Sentenza della Corte Costituzionale 173/19. Quando i bambini fanno ohhh!

Quando i bambini fanno ohhh, che meraviglia, che meraviglia! Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente (mutuando una piccola parte di una canzone di qualche anno fa, scritta e cantata da un cantautore, Povia), allorquando ho saputo del deposito della sentenza n. 173/19 della Corte Costituzionale ed ho letto, in particolare, un passo delle motivazioni poste dalla Corte Costituzionale a base della stessa.

E devo dire che l’ho anche cantata, nella mia mente.

Apprendendo della emissione della sentenza della Consulta il 4 Giugno scorso, data la notizia sui social (credo di essere stato il primo o, comunque, fra i primi), sono stato assalito da un dubbio che, solo oggi, mi è stato sciolto: cosa ha detto di così brutto, la Corte Costituzionale, per dichiarare inammissibile una questione sollevata dal CNF in ordine al doppio mandato? Peraltro, parlando da solo ad alta voce, come fanno i pazzi, o come si farebbe ad uno studente qualsiasi del primo anno di Giurisprudenza (e finanche a me che sono il più asino dei 247.000 Avvocati italiani, come è noto un po’ a tutti) appariva sin troppo chiaro che – alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e di una Legge dello Stato – il limite temporale del doppio mandato non poteva (e non doveva) essere superato. Ma tant’è …

Forse mi sono sbagliato io, ho detto il 4 giugno 2019… ed allora aspettiamo la sentenza della Consulta, con le motivazioni annesse e connesse e vediamo…

Si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 173/19, depositata il 10 luglio e con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal CNF ed aventi ad oggetto l’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/2017 e l’art. 11-quinquies, d.l. 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019: “il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo <forze fresche> nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”.

Fermo restando che vi sono questioni particolari legate a situazioni specifiche come riguardanti vari Fori e che il CNF (ed eventualmente le Sezioni Unite della Cassazione) dovrà (dovranno) decidere, la Consulta ha deciso che il divieto del terzo mandato (udite, udite!) vale anche per i Consiglieri del CNF.

Riporto un passo della decisione della Corte Costituzionale: “1.3.1. Pur essendo effettivamente non pertinente l’analogia tra il divieto di rielezione dei consiglieri dell’ordine circondariale forense e quello relativo ai sindaci, sta di fatto che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati cumulativamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche – membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE …”.

Game, set, match!

Quindi di cosa stiamo parlando?

Domandina semplice semplice che – da avvocato asino, quale io notoriamente sono – pongo all’intelligentone (evidentemente anche saggio) che ha suggerito di far rimettere gli atti alla Corte Costituzionale: con tutto quel popò di roba di sentenze, leggi ed amenità simili, che altro doveva fare quest’ultima? Dire: “si, è vero! Potete stare ancora per n po’ di tempo”?

Invito tutti a leggere le motivazioni della declaratoria di inammissibilità delle istanze del CNF e – in particolare – la parte in cui si evidenzia come la suddetta decisione si fondi sull’art. 51 Cost., e sulle condizioni di eguaglianza ivi previste per l’accesso alle cariche elettive che potrebbero essere compromesse se alla competizione partecipasse “chi ha ricoperto due (o più) mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato”. La motivazione è molto chiara: si potrebbero creare situazioni di “potere” che mal si conciliano con la libera vitalità delle Istituzioni forensi … ed è significativo quel “consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato”: ognuno può dire e può pensare ciò che vuole; ma la dichiarazione è molto forte e dice parecchio!

Per mero spirito tuzioristico (come dicono gli avvocati bravi, quelli che vincono tutte le cause), ricordo – prima di tutto a me stesso – che l’art. 51, Cost. al c. 1, statuisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Evidentemente, ci siamo fatti dire che comportamenti come quelli tenuti da alcuni consiglieri CNF e dell’Ordine, plurimandatari, sono francamente inaccettabili e ci siamo fatti bacchettare come degli scolaretti discoli di deamicisiana memoria. In pratica siamo governati da tanti Franti. E meno male che nessuno andrà a finire in qualche “riformatorio” (quello ci manca!).

E di questi comportamenti inaccettabili, la Consulta – implicitamente – dà conferma nel prosieguo della sua decisione.

Infatti, a giudizio della Corte Costituzionale, assume rilevanza «il principio del buon andamento dell’amministrazione, in particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza. Così si tutela anche l’autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per la sua incidenza sull’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa. Peraltro, analoghe limitazioni sono previste dalle leggi che regolano altri ordinamenti professionali. Del resto, decorsa una consiliatura dopo il doppio mandato, gli aspiranti consiglieri possono nuovamente candidarsi per altri due mandati successivi».

Questi i fatti, in poche parole … Ed ora che cosa succederà?

Già qualche giorno fa, in occasione di una assemblea tenutasi presso il mio Consiglio dell’Ordine, senza conoscere le motivazioni poste dalla Corte Costituzionale alla base della propria decisione, evidenziavo come l’Organismo Congressuale Forense (Organo del Congresso, Massima Assise della Avvocatura), fino a quel momento avesse taciuto sull’argomento. Sembrava un atteggiamento indecoroso (quasi contra legem), il fatto di dover parlare di un fatto così negativo.

Tace l’OCF, tacciono gli Ordini, tacciono i singoli Consiglieri interessati dal limite del doppio mandato. Tutti tacciono, anche se sarebbe auspicabile una loro presa di coscienza ed una loro considerazione (due righe sarebbero sufficienti!).

Ripeto delle domande a tutti quanti: a fronte di un attendismo generalizzato, c’è qualcuno che vuole guardare in faccia la realtà, ché di pessime figure (agli occhi della opinione pubblica) ne stiamo facendo a iosa? Esiste una volontà “politica” di affrontare seriamente il problema, avendo il coraggio di guardarci negli occhi ed indicare i plurimandatari? Ci rendiamo conto che ci riempiamo la bocca con concetti tipo “etica, onore, morale” e poi ci comportiamo esattamente al contrario? Non è arrivato il momento di porre un freno a tutto ciò?

Ho detto, in passato, che il problema del doppio mandato non è eludibile e merita un serio esame di coscienza da parte dei singoli (l’Avvocatura ne ha preso seriamente coscienza)!

La brutta figura continua? O vogliamo cambiare rotta, una volta per tutte?

Quando i bambini fanno ohhh!

Nicola Zanni

Presidente di Futuro@Forense

Author: admin