Il Codice Rosso è Legge.

Per contrastare la violenza sulle donne e sui minori, il Governo ha approvato il c.d. Codice Rosso: una corsia preferenziale per le denunce nei casi di violenza domestica o di genere; infatti il 19 luglio 2019 è stata pubblicata nella G.U. la Legge n. 69/2019  (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore dal 9 agosto. La legge in questione, la n.69 del 19 luglio 2019, è di iniziativa governativa,  ma i suoi fautori l’hanno comunicata con l’etichetta «codice rosso» per rivendicare l’intenzione di favorire un percorso prioritario di trattazione di questi procedimenti a tutela delle vittime.
La disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, ne esce rinnovata e modificata, rendendo più incisiva la repressione della violenza di genere, introducendo nuove fattispecie di reato (artt. 387 bis, 558 bis, 612 ter, 583 quinquies c.p.) e inasprendo le pene di delitti già esistenti. L’intento della nuova legge, soprattutto dal punto di vista procedurale, è quello di prevedere una maggiore rapidità di azione  nell’avvio del procedimento penale per alcuni reati: in particolare, maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. Si sono voluti, così, predisporre meccanismi più immediati al fenomeno della violenza domestica e di genere, apportando alcune modifiche al codice di procedura penale (artt. 90 ter, 275, 282 ter, 282 quater, 299e 659) e incidendo sui tempi investigativi (modifiche al comma 3 dell’art. 347 cpc e al comma 1 ter all’art 362 c.p.p.; introduzione dei due nuovi commi 2 bis e 2 ter nell’art. 370 c.p.p.).
La volontà del legislatore, di dare immediato impulso alla notizia di reato, si evince già sin dai primi 4 articoli: il nuovo Codice rosso incide, soprattutto, sui tempi investigativi. In particolare, l’art. 1 della L. n. 69/2019, modificando il comma 3 dell’art. 347 c.p.c., ha stabilito che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia) , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies (violenza sessuale), 612-bis e 612-ter c.p. (stalking), ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p., la polizia giudiziaria, al compimento degli atti di indagine delegati dal Pm, sia obbligata a riferire immediatamente, anche in forma orale, la notizia di reato al pubblico ministero, ponendo a disposizione dello stesso , la documentazione delle attività svolte. A questo punto il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”.
Con il Codice Rosso viene, così, introdotto un canale preferenziale, già previsto per la fissazione dei processi, nella fase che segue alla decisione delle vittima di farsi avanti. Non saranno più gli inquirenti  a stabilire se una denuncia o una querela per un reato di violenza domestica o di genere meriterà di essere trattata con prontezza oppure potrà essere lasciata a languire tra mille altre indagini, nella speranza che il problema si risolva da sé e non si trasformi in una tragedia. Ora vengono fissati dalla legge tempi stretti e un’indagine non potrà essere dichiarata chiusa (cosa che avviene con un atto formale) senza aver sentito la persona offesa, atto che implica un minimo di accertamenti e di approfondimenti (in passato non sempre è andata in questo modo).
Ma esaminiamo ora le principali novità introdotte dal Codice Rosso che riguardano le modifiche al codice penale, il quale introduce quattro nuove fattispecie di reato (artt. 387 bis, 558 bis, 612 ter, 583 quin- quies c.p.)  attraverso quattro nuovi articoli.
1) Art. 387 bis c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (in questo caso la reclusione è prevista da sei mesi a tre anni)
2) Art. 558 bis c.p.: Costrizione o induzione al matrimonio.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto e se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
3) Art. 612 ter c.p. – c.d. Revenge Porn: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
L’art. 10, L. 19.7.2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 173) del 25 luglio 2019, ha introdotto con l’art. 612 ter (in vigore dal 9 agosto 2019) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn), nel quadro di plurime misure legislative volte a rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze domestiche e di genere. “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000; alla stessa pena soggiace chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.  E’ previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi dal coniuge anche se separato o divroziato  o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.
4) Art. 583 quinquies c.p.: Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La nuova legge ha anche aggravato le sanzioni già previste per fattispecie di reato come il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); infatti all’art. 9 comma 2, della L.n 69/2019, si è previsto un aumento della pena detentiva  da un minimo di tre ad un massimo di sette anni. Nell’art. 572 c.p. viene, inoltre, inserito un ultimo comma nel quale si prevede che il minore degli anni 18 che assiste alla violenza debba essere considerato, a sua volta, persona offesa.
Il codice rosso ha stabilito un innalzamento di pena anche per il reato  c.d. Stalking (art. 612 bis c.p.)  « da un anno a sei anni e sei mesi».
Per quanto concerne altre circostanze aggravanti, la legge n. 69/2019 ha modificato anche  la pena dell’ Ergastolo (art. 577 c.p.): «Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
  1. contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazio- ne affettiva;
  2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
  3. con premeditazione;
  4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
La legge n. 69/2019, all’art. 13, ha previsto un aumento della pena anche per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.- 609 quater c.p. – 609 octies c.p.) ,  estendendo il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi.; mentre la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14 anni. Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.
Maria Antonietta Rita Labianca

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