Abbiamo parlato, in altra parte di questo giornale, del Codice Rosso ed abbiamo preso contezza delle novità da questo apportate.
Nel merito, dobbiamo evidenziare che il Codice rosso ha apportato alcune modifiche anche al codice di procedura penale (art. 90 ter, comma 1 bis, c.p.p mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019); in particolare, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, se nominato (nei casi in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.) di ricevere immediatamente tutte le comunicazioni relative alla evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, oltre che dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva; parimenti, i provvedimenti cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa devono essere comunicati, oltre che alla medesima persona offesa, anche al suo difensore, ove nominato (art. 282-quater, comma 1, mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso). Stesso discorso vale per i provvedimenti di revoca e di sostituzione delle misure emessi dal giudice – d’ufficio o su richiesta di parte – i quali devono essere comunicati immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.
Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.Un punto invece rimasto sinora in ombra è quello che sta emergendo nei casi in cui inizia a essere applicato il nuovo articolo 387 bis che punisce, con la pena da 6 mesi a 3 anni, «chiunque violi dei provvedimenti (ai quali sia stato sottoposto dal giudice) di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa». L’introduzione di un nuovo e autonomo reato (art. 387 bis) ha risolto il problema solo a parole: il legislatore ha infatti scelto di fissare la pena da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, il che impedisce di arrestare subito in flagranza chi stia avvicinandosi di nuovo (in violazione del precedente ordine giudiziario di allontanamento o divieto di avvicinamento) alla donna in pericolo. Il risultato finale concreto è che, mentre chi evada dagli arresti domiciliari, o chi rientri illegalmente in Italia dopo essere stato espulso, può essere arrestato in flagranza di reato, questo non è possibile se un indagato viola l’ordine del giudice di allontanarsi o non avvicinarsi alla vittima: al Pm non resta che l’ordinaria strada del chiedere al Gip l’aggravamento della misura cautelare violata e cioè l’arresto. Ma questo presuppone una trafila burocratica (comunicazione scritta di notizia di reato dalla polizia al pm di turno, ricezione, iscrizione, trasmissione dal Pm di turno al Pm titolare del fascicolo nel quale era stata disposta la misura violata, valutazione del Pm, richiesta di arresto formulata dal Pm, trasmissione al Gip, valutazione, emissione della misura, trasmissione alle forze dell’ordine affinché la mettano in atto, esecuzione dell’arresto) che nella concreta quotidianità degli uffici giudiziari comporta per forza almeno alcuni giorni di tempo, potenzialmente incompatibili con la dinamica degli eventi. Pertanto, nella nuova legge battezzata «codice rosso», che pur condivisibilmente introduce una autonoma fattispecie di reato per questo tipo di violazione, c’è una lacuna che ne svuota l’efficacia pratica: perché rende impossibile arrestare in flagranza di (nuovo) reato chi venga sorpreso mentre, in violazione del precedente ordine del giudice, sta avvicinandosi di nuovo alla donna maltrattata o stalkizzata.
Maria Antonietta Rita Labianca