Nell’ultimo ventennio la violenza contro le donne ha cessato di essere un fenomeno ascrivibile esclusivamente alla sfera domestica ed è finalmente diventato “pubblico”.
Gli Stati membri, pertanto, sono chiamati ad adeguarsi sia in ordine alla repressione degli atti criminali che in ordine alla prevenzione. In tale ambito la Corte Edu ha chiarito come interpretare i cd. obblighi positivi degli Stati derivanti dalla CEDU. Tali obblighi impongono agli Stati di esercitare la dovuta diligenza al fine di tutelare l’integrità psicofisica di individui minacciati da atti criminali compiuti da terzi
e vengono in rilievo ogni volta che le condotte in esame sono commesse da privati.
La portata degli obblighi positivi dello Stato per violazioni dell’art. 2 Cedu “DIRITTO ALLA VITA” sorge tutte le volte in cui le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale e immedito alla vita di un individuo determinato e non hanno fatto ciò che potevano fare e ciò che può ragionevolmente aspettarsi per eliminare tale rischio.
Nel caso Talpis c. Italia (2017) la Corte ha rilevato la violazione degli artt. 2, 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) per cui il comportamento tenuto dalle autorità italiane si è attestato sotto la soglia della dilgenza imposta dalla CEDU, poichè omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della ricorrente e di condurre il relativo procedimento penale, le autorità hanno determinato una situazione di impunità che ha favorito la reiterazone delle condotte violente fino al tentativo di omicidio della donna e all’omicidio del figlio. La Corte in buona sostanza ha, con tale pronuncia, inteso estendere la portata degli obblighi positivi in capo allo Stato richiedendo un intervento anticipato al momento dell’iniziale profilarsi del rischio e non già nell’immediatezza dell’evento lesivo.
Ritengo che per contrastare efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica, gli Stati debbano adoperarsi per garantire, ciascuno al loro interno in primis, il rispetto degli obblighi positivi che non si esauriscono solo con un quadro normativo più o meno adeguato, ma rivestono una gamma di misure di ordine pratico, assistenziale da implementare efficacemente. Per cui solo un adeguato intervento sinergico, alias rete, dispiegato da tutte le autorità può servire a ridurre quei numeri o quelle odiose percentuali statistiche (che stiamo abituandoci a leggere) fino a farle scomparire del tutto.
Maria Bruscella