Proposta di Legge n. 1237, proponente On. Vincenza Bruno Bossio
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
b) all’articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
c) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) – 1. L’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contributi dovuti secondo princìpi di proporzionalità e di progressività rispetto al reddito prodotto, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
3. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»;
d) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono altresì essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori gli avvocati iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione all’albo speciale, devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all’albo e dimostrato di aver esercitato la professione forense innanzi alle corti d’appello e ai tribunali»;
e) all’articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
f) all’articolo 41, comma 12, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e le parole: «in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
g) all’articolo 46:
1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esame si svolge con l’ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
2) il comma 10 è abrogato.