Giorno: 24 Gennaio 2020
AC 1237: Proposta di Riforma della Legge Professionale
Published Date: 24 Gennaio 2020
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FUTURO@FORENSE
Periodico di informazione e politica forense
Registro della stampa Tribunale di Bari n. 3434/19
NORME STATUTARIE
Art. 1 (Costituzione Associazione Futuro@Forense)
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata FUTURO@FORENSE.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 (Sede della Associazione)
L’Associazione ha sede in Bari, alla Via Michele Mitolo, n. 9/A, ed agisce su tutto il territorio Nazionale (nonché nei paesi
aderenti all’U.E.).
Art. 3 (Finalità della Associazione)
L’Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha per oggetto la progettazione ed il coordinamento di iniziative volte a
favorire la realizzazione di un programma di riforma del sistema giudiziario con l’integrale recupero del contraddittorio sulle
scelte politiche e sulla tutela dei diritti della persona, dell’attività forense sotto ogni aspetto deontologico e professionale, per
contribuire alla formazione di un sistema giudiziario efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini
Art. 4 (Durata della Associazione)
La durata della Associazione è fissata al 31 Dicembre 2060.
Art. 5 (Patrimonio della Associazione)
Il patrimonio della Associazione è costituito dagli apporti sociali degli iscritti e dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati
con detti apporti o con i fondi della Associazione nonché da eventuali elargizioni e/o lasciti di terzi intesi quali persone fisiche,
giuridiche ed enti o di associati.
Le entrate della Associazione sono costituite:
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre.
Entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio chiuso, dovrà essere approvato, dall’assemblea dei Soci, il
rendiconto economico finanziario della Associazione.
Art. 7 (Soci)
Possono essere soci della Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di studio,
sono interessate alla attività della Associazione stessa, ed iscritte all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti Avvocati
(previo motivato parere espresso dal Comitato dei Garanti, potranno essere ammessi a far parte dell’Associazione persone
fisiche e/o persone giuridiche – anche non iscritte all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti - che per i loro meriti si
siano particolarmente distinti nel perseguimento degli obiettivi sociali).
I soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla stesura e sottoscrizione dell’atto costitutivo della Associazione.
Sono Soci Ordinari quelli che si iscrivono alla Associazione per il conseguimento delle finalità sociali.
L’ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di un Socio.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato dei Garanti con quorum deliberativo dei due
terzi.
Per quanto rileva le richieste di ammissione pervenute da soggetti – persone fisiche, giuridiche ed enti – che non posseggano i
requisiti soggettivi previsti all’art. 7, primo capoverso, ma che si siano contraddistinte in iniziative di tutela dei diritti civili nei
rapporti interni ed internazionali, il Comitato dei Garanti potrà deliberarne l’ammissione con voto favorevole assunto
all’unanimità dei componenti.
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Art. 7 bis (Presidente Onorario)
Il Comitato dei Soci fondatori può scegliere al suo interno, un PRESIDENTE ONORARIO, il quale si sia particolarmente distinto
nel perseguimento degli scopi associativi.
Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza giuridica dell’Associazione, tuttavia presiede le riunioni del Direttivo e del
Comitato dei Garanti, rivestendo, per l’esperienza maturata, funzione di organo di indirizzo politico e consultivo.
Art. 8 (Esclusione e Dimissioni del Socio) (Recesso ed Esclusione del Socio)
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al conseguimento degli scopi della
Associazione nel rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo i compiti statutari.
La perdita della qualifica di Socio può intervenire:
Art. 9 (Modalità e tempistica di comunicazione delle dimissioni)
Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne preventiva comunicazione con lettera raccomandata o pec o con
altro mezzo idoneo al Presidente della Associazione entro il 30 ottobre dell’anno solare.
Art. 10 (Organi della Associazione)
Gli Organi della Associazione sono:
Art. 11 (Dell’Assemblea dei Soci)
L’Associazione ha nella Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua impossibilità, dal Segretario o da persona scelta
tra i componenti il Comitato dei Garanti.
L’Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso (da trasmettersi a mezzo di posta elettronica certificata e/o posta
ordinaria almeno 8 giorni prima della data di prima convocazione).
L’Assemblea può essere convocata, altresì, allorquando ne faccia richiesta 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota
associativa.
Ogni socio ha diritto al voto in quanto previsto e disposto dall’art. 2532, c. 2, C. C.
E’ prevista e consentita la partecipazione anche in video conferenza – skype – o altro mezzo equivalente che comunque
garantisca l’identificabilità del Socio.
Ai sensi dell’art. 2372 C. C., è data facoltà al Socio di farsi rappresentare da altro Socio (in possesso dei requisiti soggettivi per
la partecipazione) rilasciando idonea delega scritta fino ad un massimo di due ad acquisirsi al verbale di Assemblea.
Ogni Socio potrà ricevere sino ad un massimo di due deleghe.
L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
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Art. 12 (Assemblea Ordinaria)
L’Assemblea ordinaria delibera per:
L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Soci che rappresentino almeno
la metà degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera sul medesimo O.d.G. che avrebbe dovuto essere trattato nella prima,
qualunque sia il numero dei presenti, deliberando a maggioranza assoluta.
L’assemblea straordinaria ha i medesimi quorum costitutivi e deliberativi richiesti per quella ordinaria.
Art. 14 (Validità delle delibere)
Le delibere si intendono validamente adottate ove le stesse risultino assunte in conformità alle regole espresse nel precedente
articolo 13, relativamente ai quorum previsti, nonché alla corretta convocazione dell’Assise.
Le stesse sono esecutive ed immediatamente vincolanti per tutti gli Associati.
Art. 15 (Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea straordinaria è convocata – secondo le modalità previste dall’art. 11 - dal Presidente a seguito di deliberazione
assunta dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità tanto a seguito di importanti ed urgenti questioni da
trattare con sollecitudine.
E’ altresì convocata a seguito di esplicita e motivata richiesta formulata da un decimo degli iscritti ed aventi diritto al voti.
L’assemblea delibera secondo le modalità previste nell’art. 13.
Art. 16 (Presidente)
La rappresentanza legale della Associazione spetta al Presidente.
Il Presidente viene nominato dal Direttivo della Associazione, scegliendolo fra gli iscritti della Associazione stessa.
Egli pone in essere la linea politica preventivamente concordata con il Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto per
un massimo di tre mandati.
Art.16 bis (il Presidente Onorario)
Il presidente onorario è il garante dello Statuto e del perseguimento dei fini associativi.
Al Presidente vengono conferiti poteri di rappresentanza onorifica dell’Associazione.
Il Comitato dei Soci fondatori nomina, tra i medesimi, il Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi
associativi in quanto figura fortemente rappresentativa dello spirito dell’Associazione.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza dei due terzi del Comitato dei Soci Fondatori e dura in carica a tempo
indeterminato, fatte salve le ipotesi delle proprie dimissioni.
La carica di Presidente onorario non è incompatibile con il Presidente dell’Associazione.
Art. 17 (Segretario con funzione di vice presidente)
Il Segretario viene nominato dal Direttivo della Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre
mandati.
Egli svolge funzioni di assistenza del Presidente durante le Assemblee dei Soci.
Il Segretario coadiuva il Presidente, nelle incombenze connesse all’esercizio delle funzioni di quest’ultimo.
Si occupa, inoltre, di richiedere gli accrediti degli eventi formativi ed agisce su diretta delega del Presidente.
In caso di impossibilità temporanea, egli ne assume la Presidenza, sino al suo effettivo rientro e comunque non oltre la naturale
scadenza del mandato.
Art. 18 (Tesoriere)
Al Tesoriere è domandata la gestione economica della Associazione, ne predispone il consuntivo ed i preventivi, ed amministra
la cassa ed il patrimonio sociale.
Il Tesoriere propone al Direttivo la quota annuale da sottoporre all’approvazione dalla Assemblea ordinaria dei Soci.
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Il Tesoriere viene nominato dal Direttivo della Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre
mandati.
Art. 19 (Direttivo della Associazione)
La Assemblea dei Soci nomina, al suo interno, il Direttivo della Associazione.
Il Direttivo della Associazione è composto dal Presidente, dal Segretario e da n. (uno) 1 Soci. Per la prima volta, la
determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
Il Direttivo è investito di ogni potere decisionale in ordine alle iniziative da assumere o sui criteri da seguire per il conseguimento
e l’attuazione degli scopi sociali e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllandone
l’esecuzione stessa.
Il Direttivo decide sugli investimenti patrimoniali, sentito il parere del Tesoriere e stabilisce l’importo delle quote annuali, sentito
sempre il parere del Tesoriere.
Inoltre decide sulla attività e sulle iniziative della Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3 ed
approva i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario da presentare alla Assemblea dei Soci, sentito il parere del
Tesoriere.
Riceve i ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal Comitato dei Garanti ex art. 20bis in ordine ai quali dovrà procedere alla
trattazione nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 20 (Comitato dei Garanti)
Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri, scelti dal Direttivo della Associazione, dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
Il Comitato dei Garanti sceglie, al suo interno, il Presidente ed il Segretario.
Il Comitato dei Garanti:
Art. 20 bis (Ricorso avverso decisioni del Comitato dei Garanti)
Avverso le decisioni del Comitato dei Garanti, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione all’interessato è ammesso ricorso
gerarchico al Direttivo della Associazione.
Il Direttivo della Associazione dovrà decidere sul ricorso di cui al precedente comma, nel termine di cinque giorni dalla
comunicazione a lui del ricorso stesso.
Avverso il provvedimento del Direttivo della Associazione, è ammesso il ricorso alla Autorità Giudiziaria entro venti giorni dalla
comunicazione di detto provvedimento all’interessato.
Art. 21 (Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione)
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con deliberazione presa a maggioranza dei due
terzi dei votanti ovvero con delibera del Comitato dei Soci Fondatori adottata con la maggioranza dei tre quarti.
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, deliberato con
assemblea straordinaria dei soci e deliberazione assunta a maggioranza qualificata e, previa fissazione dei criteri di
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liquidazione del patrimonio sociale (assunti con le maggioranze innanzi richiamate), dovrà procedersi alla nomina di uno o più
liquidatori.
Art. 21 bis (Costituzione del comitato dei Soci fondatori)
È prevista la figura del Comitato dei Soci fondatori composta dai Soci fondatori di Futuro@Forense attualmente
nell’Associazione.
Art. 21 ter (Il Comitato dei Soci Fondatori)
E’ composto dai Soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo Statuto ritualmente registrati presso l’Agenzia delle
Entrate.
Ai sensi dell’art. 16 bis sceglie e nomina al suo interno e con riferimento ai Soci fondatori all’attualità superstiti il Presidente
Onorario.
Ai sensi dell’art. 21 a propria insindacabile valutazione assunta a maggioranza qualificata, delibera lo scioglimento
dell’Associazione.
Art. 22 (Ripartizione del patrimonio in caso di scioglimento della Associazione)
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio verrà ripartito tra le altre associazioni e/o enti aventi medesime finalità
e scopi della presente associazione.
Art. 23 (Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione)
E’ fatto divieto alla Associazione di distribuire utili o avanzi di gestione o fondi di riserva o capitale derivante dalla propria
attività.
Art. 24 (Rinvio alla Legge)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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