Con ordinanza del Giudice del Lavoro del 14 Marzo 2022, Sig.ra Dr.ssa Margherita Bossi, è stato statuito che, in tema di rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi discriminatorio qualsiasi comportamento il quale, posto in essere dal datore di lavoro, inibisca la piena realizzazione lavorativa della persona, per motivi di salute, negandole l’accesso ad una determinata mansione. In particolare, il Tribunale del Lavoro di Genova ha stabilito che il lavoratore che soffre di diabete di tipo 1, non può essere dichiarato – in sede di visita medica – inidoneo ad una determinata mansione solo perché diabetico, sul semplice presupposto che il diabete di tipo 1 è handicap a tutti gli effetti, laddove la condizione di salute (non confliggente con il pericolo di compromissione dell’incolumità personale e della salute collettiva) non rappresenti un pericolo effettivo per la sicurezza pubblica.
Tale ordinanza, emessa a seguito di ricorso ex art. 28 d. Lgs. 150/2011, costituisce una pietra miliare nel riconoscere ai diabetici (ed in particolare, ai diabetici di tipo 1) un effettivo riconoscimento del loro diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (art. 4, Costituzione), arrivando a dichiarare discriminatorio qualsiasi comportamento che inibisca la piena realizzazione della persona per motivi di salute, negandole accesso ad una determinata mansione, nel caso in cui non vi siano pericoli per il lavoratore, per il datore di lavoro e per la collettività.
Il caso prende le mosse da una lavoratrice, diabetica, la quale potrà ora svolgere le mansioni di capostazione, in un primo tempo negatele per inidoneità alla visita medica.
Il punto decisivo della decisione risiede nelle sue argomentazioni, in tema di diabete di tipo 1, a livello nazionale e comunitario e di “handicap”, per cui se la mancata idoneità si fonda sul diabete di tipo 1 (cioè sull’’handicap), questa si deve ritenere discriminatoria: la novità è formidabile.
L’ordinanza, in sostanza, dice che il diabete di tipo 1 (secondo la dottrina giuridica e scientifica, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, secondo la consulenza tecnica di ufficio disposta dalla Giudice, e persino secondo la Corte di Giustizia Europea) comporta (di per sé) un “handicap”, cioè uno svantaggio o un disagio.
Dice il Giudice di Genova che a causa del diabete di tipo 1 (oggettivamente sussumibile agli handicap) se – soggettivamente – si sono superate tutte le selezioni del bando di concorso, non si può essere dichiarato (in sede di visita medica) inidoneo alla mansione solo perché diabetico, in quanto il diabete di tipo 1 è handicap a tutti gli effetti. La ovvia conseguenza è che la selezione fondata sull’handicap è discriminatoria.
Ora, in conclusione, negare l’accesso alla mansione di capostazione perché il lavoratore è diabetico, deve ritenersi condotta discriminatoria perché discrimina il lavoratore in base a motivi di salute, specie quando quella condizione di salute non costituisca pericolo per sé e per la sicurezza pubblica (cit. Avv. Umberto Pantanella).
Si ringrazia, per la notizia, l’Avvocato (Amico) Umberto Pantanella, che ha affrontato su Facebook l’argomento, e la pagina Facebook Portale Diabete su cui l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Genova ha avuto ampio (e meritato) spazio.
Nicola Zanni