In materia di violazione del limite del doppio mandato, il concetto di “mandato” (da computare nel calcolo dei mandati rilevanti ai fini della incandidabilità/ineleggibilità) deve intendersi in termini “oggettivi”, dovendosi considerare sempre e comunque la durata legale dello stesso, e non in termini “soggettivi”, non potendo soffrire eccezioni in relazione alla situazione personale del singolo consigliere. Di conseguenza il commissariamento del COA non costituisce motivo di “spacchettamento” del periodo di durata della consiliatura, non potendosi ritenere – i periodi antecedente e successivo alla gestione commissariale – due sub mandati totalmente distinti. (Nella specie, il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo non condivisibile la tesi di chi voleva “spacchettare” il mandato immediatamente precedente alla contestata elezione di un Consigliere dell’Ordine, in due sub mandati totalmente autonomi si da considerarli due segmenti soggettivamente non cumulabili – e non consecutivi, siccome intervallati dalla gestione commissariale – , ha confermato l’orientamento formatosi sul punto, circa la non computabilità di entrambi i mandati in quanto infrabiennali; conferma Cass. civ. SS. UU. 10/12/21, n. 39375, Cass. civ. SS. UU. 26/3/21, n. 8566).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20/1 – 11/3/22, n. 12
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