La Testimonianza dell’Avvocato: Limiti di Legge e Profili Deontologici

Si è tenuto in data 18/05/2022 sulla Piattaforma messa a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari un Webinar organizzato dalla Associazione Futuro@Forense ed accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari dal titolo: “La Testimonianza dell’Avvocato: Limiti di Legge e Profili Deontologici”.

L’evento ha visto la partecipazione e gli interventi di un Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari avv. Nicola Scognamillo, del Presidente di Camera Penale “Lombardo Pijola” di Bari avv. Guglielmo Starace e di un Consigliere del COA di Bari nonché Presidente della associazione Futuro@Forense avv. Nicola Zanni, mentre alla sottoscritta – avv. Eugenia Acquafredda – quale componente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nonché Tesoriera della associazione Futuro@Forense – è stato affidato il compito di moderare questo evento.

Dopo i doverosi saluti istituzionali portati dall’avv. ta Gabriella Panaro (delegata della Presidente del COA avv. ta Serena Triggiani) dal Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina avv. Scognamillo (per delega del Presidente del CDD avv. Mariano Fiore) e dell’avv. Marisa Savino (Vice Presidente di Camera Penale di Bari), oltre che quelli del Vice – Presidente della Associazione Futuro@Forense avv. Raffaele Magarelli, si è entrati nel vivo delle relazioni (tutte connotate da un profondo taglio pratico) ed il tempo ha consentito – dopo gli interventi – di concedere un breve spazio anche al dibattito con i numerosi colleghi partecipanti al Webinar attraverso la risposta ad una serie di domande dai medesimi formulate e che sono state poste ai tre relatori, i quali hanno cercato di rispondere ai vari interrogativi sempre in un’ottica di confronto tra pari e tra operatori di giustizia.

La prima relazione in calendario dal titolo “Testimonianza dell’avvocato nel Processo” è stata tenuta dall’avv. Nicola Zanni, il quale, dopo aver fatto un excursus sulle norme del codice di procedura civile e di procedura penale che si occupano del tema (artt. 246 e 249 c.p.c. e artt. 197, 200, 201 e 202 c.p.p.) si è soffermato sulla capacità di un soggetto di testimoniare (che sia o meno un avvocato) nonché dei limiti alla capacità di testimoniare e sulla opportunità di farlo ove il soggetto sia un avvocato (istituto della astensione), poiché tali “limitazioni” sono previste proprio in un’ottica di tutela del rapporto tra cliente ed avvocato, affinchè lo stesso sia meglio tutelato nell’interesse generale della giustizia.

La seconda relazione dal titolo “Rapporti tra avvocato e testimoni nel processo tra obblighi e limiti” è stata affidata all’avv. Guglielmo Starace, il quale – attraverso un costante richiamo alle norme già citate dei codici di rito – ha fatto riferimento ad altre fattispecie previste invece dal codice penale che potrebbero veder coinvolto un professionista ove fossero oltrepassati i limiti previsti dalla Legge nella gestione del rapporto con il probabile testimone nel processo.

Ed infatti, l’avv. Starace – portando anche un bagaglio di propria esperienza personale oltre che professionale – è arrivato alla conclusione che il rapporto ideale tra avvocato e testimone è proprio quello che non c’è, tuttavia spesso, specie quando vengono svolte attività difensive nel processo penale e, quindi, vengono raccolte le informazioni testimoniali, l’avvocato intrattiene inevitabilmente colloqui con l’assistito e con quelli che potrebbero divenire probabili testimoni nel processo.

Tali colloqui andrebbero, pertanto, gestiti in “modo prudenziale” (mediante magari registrazioni audio e video e previo consenso da parte del soggetto) non solo per evitare dei “cambi di direzione del testimone” ma anche e soprattutto per evitare che l’attività difensiva (contro altare a quella del P.M) perda di efficacia perché magari viene meno il ricordo dei fatti con il passare del tempo.

Vi sono, pertanto, obblighi rinvenienti dalla Legge sulle indagini difensive di avere contatti con i possibili testimoni nel processo penale (diritto di difesa ex art. 24 Cost), ma anche e soprattutto vi sono dei limiti nella gestione del rapporto tra avvocato e testimone che sono i limiti di legge ovvero – uno fra tutti – quello di evitare di incorrere in illeciti anche di tipo penale (si vedano gli artt. 377 e ss. del codice penale).

La terza ed ultima relazione dal titolo “Testimonianza dell’avvocato e rapporti tra avvocato e testimoni: Profili Deontologici” è stata affidata all’avv. Nicola Scognamillo, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari e noto avvocato penalista del Foro di Bari.

Il collega si è soffermato sui profili deontologici che vengono in rilievo nel caso in cui un avvocato renda testimonianza nel processo ove le circostanze su cui rende la testimonianza siano state apprese a seguito del mandato ricevuto, richiamando – dunque – le norme di cui agli artt. 51 e 55 del Codice Deontologico, nonché gli artt. 6 e 13 della Legge Professionale n. 247 del 2012.

La riflessione è partita da una considerazione, ovvero che da nessuna parte viene definito il concetto di segreto professionale, il quale di fatto, si ricostruisce sulla base delle norme richiamate le quali pongono un “limite” alla capacità dell’avvocato di testimoniare, limite rappresentato proprio dal dovere di segretezza a cui è tenuto l’avvocato che, di fatto, non è per nulla un “limite”, bensì un valore aggiunto che consente meglio l’esercizio di tale magistero e l’esercizio del diritto di difesa.

L’avvocato, pertanto, deve astenersi dal deporre come persona informata sui fatti o come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale.

Requisiti, dunque, propri dell’istituto dell’astensione sono di tipo soggettivo (riferito cioè alla condizione di avvocato e, nel caso specifico, in quanto difensore della parte) e di tipo oggettivo (riferito cioè al contenuto della deposizione ovvero le circostanze conosciute per ragione del proprio magistero).

Il tutto è stato accompagnato da un costante richiamo non solo alla giurisprudenza di legittimità che si era espressa sul tema (sentenza Corte Costituzione n. 87 del 1997 per cui tali obblighi – astensione dal deporre – vengono estesi anche al praticante avvocato che collabori nello studio dell’avvocato che presta la difesa) bensì ai numerosi pareri del CNF e alle decisioni rese in questi anni dai vari CDD.

In estrema sintesi, qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone in un giudizio che riguardi il proprio assistito, dovrà rinunciare al mandato e non potrà / dovrà riassumerlo.

Il dibattito finale tra i tre relatori e gli ascoltatori ha permesso, infine, di chiarire alcuni passaggi delle relazioni in un’ottica di condivisione anche di esperienze personali e professionali.

Ringraziamenti doverosi e speciali vanno, dunque, all’avv. Nicola Scognamillo e all’avv. Guglielmo Starace, i quali mai – in questi quattro anni di avventura associativa – hanno fatto mancare il proprio contributo scientifico tutte le volte che sono stati coinvolti in un evento formativo.

L’evento riconoscerà a tutti i partecipanti 3 crediti formativi in materia deontologica.

Altri momenti di confronto ci attendono ed altri eventi sono in cantiere.

Noi ci siamo!

Eugenia Acquafredda

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