Il procedimento disciplinare: segnalazione al COA e avvio fare pre-istruttoria

Come ampiamente anticipato dalle pagine del nostro giornale nei giorni scorsi, nella nostra Biblioteca (luogo scelto da sempre per gli eventi di Futuro@Forense) e davanti a colleghi interessati all’argomento, il 12 Maggio 2023 è iniziato il ciclo di eventi dal titolo “Il procedimento disciplinare”, suddiviso in tre parti. Nelle intenzioni degli organizzatori del ciclo di eventi, in ogni evento i relatori saranno impegnati ad affrontare l’argomento procedimento disciplinare in ogni sua parte e la divisione dell’argomento in tre step si è resa necessaria proprio per la vastità e l’importanza dell’argomento predetto e la necessità di non trascurare nulla dello stesso argomento.

Il 12 Maggio scorso, quindi, si è partiti dall’inizio, affrontando l’argomento in discussione sin dalla segnalazione al COA ed all’avvio della fase pre istruttoria che si conclude con l’elevazione del campo di incolpazione (primo atto del procedimento disciplinare vero e proprio) o con l’archiviazione per infondatezza dell’esposto o per prescrizione della notitia criminis.

Relatrici di rilievo sono state la Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari, Avv. Mariantonietta Martinelli del Foro di Trani, e la Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Bari (e Tesoriera della nostra Associazione) Eugenia Acquafredda. Proprio il profondo tocco rosa (grazie alla presenza ed alle relazioni interessanti e molto puntuali di due donne in un convegno valido ai fini della formazione degli Avvocati) ha caratterizzato l’evento stesso, in occasione del quale le relatrici importanti hanno solleticato e sollecitato la attenzione dei Colleghi, riportando anche (in particolare la Presidente del CDD) esempi di cui ella ha avuto piena contezza e, dunque, condividendo con l’uditorio la sua esperienza.

Si è partiti dalla relazione della Consigliera dell’Ordine Eugenia Acquafredda la quale, segnalando l’importanza di partire dalle fonti normative alle quali fare riferimento (Legge Professionale in primis). La stessa ha, quindi, ricordato l’art. 29, c. 1, lettera f, Legge 247/12, che fissa i compiti dei Consigli dell’Ordine (in particolare, la vigilanza sui comportamenti degli iscritti) per passare, poi, ad esaminare il dettato dell’art. 50, c. 4, Legge 247 citata, il quale impone ai Consigli territoriali di trasmettere senza indugio la segnalazione riguardante un iscritto, al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente (vale a dire, il Consiglio del Distretto in cui il segnalato è iscritto o il Consiglio del Distretto in cui è avvenuto il fatto ritenuto, dal segnalante, meritevole di esposto). La stessa Consigliera, dunque, ha sottolineato come il primo passo sia quello di segnalare all’Ordine distrettuale, un fatto ritenuto deontologicamente scorretto, dovendosi altresì considerare che l’Ordine – dal 2014 ormai privo della potestà disciplinare – deve poi girare il tutto al CDD competente, non senza prima aver preavvisato l’iscritto della presentazione di un esposto in suo danno e della possibilità di presentare (direttamente al CDD) le sue memorie difensive.

La Presidente del CDD, Avv. Mariantonietta Martinelli, evidenziando la particolarità del procedimento disciplinare (che rappresenta un vero e proprio procedimento amministrativo, dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina) e partendo dalla fine della relazione della Consigliera Acquafredda, si è soffermata sulla fase pre – istruttoria del procedimento disciplinare stesso il quale rappresenta un vero e proprio procedimento, con le sue regole e la sua struttura, fondata sia sulla Legge 247/12 che sul Regolamento CNF 21 Febbraio 2014, n. 2 (vero e proprio codice del procedimento disciplinare). La stessa Presidente ha, dunque, ricordato – nel corso del suo interessante ed articolato intervento – che è fortemente consigliato farsi assistere da un Collega, laddove si dovesse avere la sfortuna di essere attinti da un procedimento disciplinare. Allo stesso modo, ha sottolineato l’importanza delle note difensive che si dovessero rendere necessarie, lungo il corso della fase pre – istruttoria. In particolare, ha ricordato che, oltre le note difensive che il segnalato può inviare al CDD a seguito della notizia dell’esposto, da parte del COA (note da inviare nel termine di venti giorni dalla comunicazione del COA), vi sono altre due note da inviare.

Le prime devono essere inviate (laddove il segnalato intenda prendere posizione sulla comunicazione del Consigliere Istruttore nominato dal Presidente del CDD tra i componenti della sezione, nel caso in cui non venga richiesta la archiviazione immediata dell’esposto per manifesta infondatezza) entro 30 giorni del ricevimento della comunicazione stessa, ex art. 15, c. 1, Regolamento CNF 2/21. Nel menzionato art. 15, inoltre, sono indicate le attività che vengono compiute dall’Istruttore (possibilità di assunzione di informazioni e testimonianze, acquisizione di atti e documenti, invito all’incolpato a rendere dichiarazioni sempre con la presenza del proprio difensore).

Le seconde note, invece, devono essere depositate dall’incolpato entro venti giorni dalla data di ricevimento del capo di incolpazione che, a norma dell’art. 17, Regolamento citato, deve essere approvato dalla sezione del CDD appositamente nominata dal Presidente del CDD, previa proposta del Consigliere Istruttore.

Come ha giustamente sottolineato la Presidente del CDD, il procedimento disciplinare – per quanto possa sembrare farraginoso – tuttavia è altamente garantista, nello spirito del carattere accusatorio del processo stesso, carattere mutuato dal procedimento penale entrato in vigore nel 1988 e che, da sette lustri, cerca di porre sullo stesso livello difesa ed accusa.

Ed in questo senso l’aver previsto la prescrizione di sei anni dal fatto (prolungabile di massimo 15 mesi, nel caso di atti interruttivi della prescrizione, ex art. 56, Legge 247/12, tipo  comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito o notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso) costituisce indice di tutela del diritto di difesa dell’iscritto.

Ultima nota a margine dell’evento è stato il gradimento, da parte dei colleghi intervenuti, del taglio pratico dell’evento (e del ciclo di eventi che proseguirà, il 7 Giugno 2023, con il secondo incontro dal sottotitolo “avvio del procedimento disciplinare ed impugnazione”, relatori gli ottimi Consiglieri del CDD Claudia Caterina Corsaro e Nicola Maida).

Nicola Zanni  

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