Il 17/05/2023 presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari si è svolto un evento formativo organizzato dalla associazione “Futuro@Forense” insieme alla associazione “La Forza delle Donne” dal titolo “ADR: Mediazione e Riforma Cartabia”.
L’evento, accreditato dalla Commissione Formazione presso l’Ordine degli Avvocati di Bari, ha visto la partecipazione delle istituzioni forensi per i saluti istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato l’evento nelle persone della collega avv. Anna Luppino (componente del Direttivo della associazione “Futuro@Forense”) e della collega avv. Krizia Colaianni, Presidente della associazione “La Forza delle Donne”.
Ed infatti, dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente del COA, dei quali è stata incaricata la scrivente, si è entrati subito nel vivo delle relazioni e del dibattito con i relatori.
Il ruolo di moderatrice è stato affidato alla scrivente, la quale anche grazie alla partecipazione dei colleghi, ha dialogato con gli ospiti avv. Lucia Legati e prof. avv. Domenico Dalfino.
Quello che è subito emerso è l’aver costatato quanto la “Riforma Cartabia” (Decreto Legislativo 149 del 2022 e successive modifiche ed integrazioni) abbia inciso sull’impianto non solo del processo, ma anche sull’impianto di quella che viene definita “giustizia complementare” intesa non in senso di contrapposizione a quella “ordinaria” che si svolge nel processo, bensì una giustizia parallela ed alternativa che non è detto che non possa essere raggiunta attraverso strumenti alternativi a quelli costituzionalmente riconosciuti (art. 24 Cost., art. 6 CEDU).
L’avv. Lucia Legati, mediatrice familiare, mediatore civile e commerciale, formatore, professionista affermata e componente della rete delle ADR istituita presso il CNF, si è soffermata sulle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di “Negoziazione Assistita” con particolare riferimento alla mediazione familiare e ai risvolti in tema di diritto di famiglia e minori.
In particolare, l’avv. Lucia Legati ha analizzato il testo che ha introdotto l’istituto della Negoziazione Assistita – D. Lgs 132/2014, convertito nella Legge 162/2014 poi integrato dalle norme della riforma – ponendo l’accento soprattutto sulla differenza tra negoziazione e mediazione.
Nella Negoziazione, un ruolo centrale è affidato proprio agli avvocati, precisando che solo attraverso un cambiamento di rotta sul piano dell’approccio verso questi istituti e sulla loro potenzialità, si potrà raggiungere l’obiettivo non solo di deflazionare il contenzioso, bensì anche di permettere alle parti di creare un nuovo canale di comunicazione.
Nella Mediazione, invece, un ruolo centrale è certamente quello del Mediatore, soggetto terzo ed imparziale al quale viene affidato il compito di comporre le diverse posizioni.
Ed invero, anche il codice deontologico all’art. 27, rubricato “dovere di informazione”, al comma 3 regola proprio il dovere di informare da parte dell’avvocato il cliente della possibilità di accedere a questi istituti di “giustizia complementare”, nell’auspicio che gli avvocati, cooperando lealmente ed in buona fede per il raggiungimento dell’accordo, possano concretamente aiutare i propri assistiti in questo percorso che, necessariamente, passa da una formazione sempre più costante e pregnante e che non può prescindere dalla presenza (specie nell’ambito della mediazione familiare) di altre professionalità.
Una grande conquista di questa riforma è stata certamente la previsione del divieto di svolgere la mediazione familiare in quei contesti in cui il conflitto non è solo sul piano personale e dei rapporti, ma è anche sfociato in episodi di violenza che, in quanto tali, impediscono qualunque forma di mediazione, stante la paura del soggetto maltrattato di stare fisicamente nello stesso posto con il maltrattante.
L’intervento del prof. avv. Domenico Dalfino, ordinario di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Aldo Moro di Bari, è stato più rivolto piuttosto verso l’istituto della mediazione.
In primis, il prof. Dalfino ha sottolineato come già dai tempi della formazione universitaria, gli studenti di oggi vengano avviati ad un approccio alla soluzione di questioni giuridiche non più meramente processuale ovvero di confronto / scontro tra attore convenuto, tra accusa e difesa, ma piuttosto verso una metodologia basata proprio sull’utilizzo degli strumenti della giustizia complementare.
Nelle ADR il “consenso” delle parti è tutto, perché solo attraverso il “consenso” si potrà pensare di addivenire ad un accordo di mediazione, di qui le perplessità del relatore verso quelle forme di “obbligatorietà” della mediazione che – con la riforma Cartabia – sono aumentate (si veda il nuovo art. 5 del D Lgs 28/2010).
L’intento del Legislatore, essendo principalmente quello di deflazionare il contenzioso, ha portato in alcuni casi a creare delle vere e proprie interferenze tra la mediazione ed il processo. Si veda – a mero titolo esemplificativo – la previsione della presenza o meno di giustificati motivi alla mancata partecipazione personale della parte (art. 8 D. Lgs 28/2010) alla mediazione, ovvero il desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. da parte del Giudice in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo ovvero mancato accordo seppure su proposta del mediatore.
Il mediatore, quindi, non dovrebbe sindacare i “giustificati motivi oggettivi o soggettivi” che hanno indotto la parte a non prendere parte affatto alla mediazione o a non prendere parte personalmente alla mediazione, bensì a mezzo di un delegato munito di procura sostanziale (Cass. Civ. 27/03/2019, n. 8473).
Ed invero, il mediatore deve limitarsi a prendere atto della disponibilità / consenso delle parti a mediare, senza entrare in questioni che sono proprie dell’eventuale e successivo processo e, quindi, in quanto tali demandate al Giudice.
Un cambiamento tanto atteso, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2022 che ha dichiarato parzialmente incostituzionali gli artt. 74 comma 2 e 75 comma 1 del D.P.R. 115/2002 sulle Spese di Giustizia, è avvenuto attraverso la previsione nella Riforma Cartabia della ammissibilità delle parti all’Istituto del Patrocinio a Spese dello Stato anche per le fasi della Negoziazione e Mediazione
La Riforma Cartabia, infatti, ha espressamente previsto tale possibilità e, pur con tutte le sue criticità, questa Riforma, almeno sotto questo profilo ha rappresentato un cambiamento certamente positivo.
Le modifiche hanno poi riguardato varie norme del D. Lgs 28/2010 (in tema di benefici fiscali, sulla possibilità anche per la P.A. di andare in mediazione senza dover più temere di dover essere sottoposti ad azione di responsabilità erariale, sulla partecipazione dell’Amministratore del Condominio ecc.)
Non tutte le nuove norme del D. Lgs 28/2010 sono entrate in vigore a far data dal 28/02/2023, alcune, infatti, lo saranno dal 30/06/2023 e questo sta creando non poca confusione.
Sono seguite alcune riflessioni da parte dei colleghi ospiti, i quali anche attraverso le loro domande, hanno reso l’incontro davvero un momento di confronto alla pari e, di questo, si ringrazia davvero tutti.
La nostra associazione ha in cantiere molti altri eventi che riconosceranno crediti ordinari e o deontologici.
Prossimo incontro, infatti, è fissato per il 07/06/2023 ore 15.00 presso la Biblioteca in tema di deontologia.
Vi aspettiamo.
Noi ci siamo!
Eugenia Acquafredda