Il 25 Settembre 2023, presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Bari, si è tenuto il terzo ed ultimo incontro del ciclo di eventi con oggetto il procedimento disciplinare, ciclo iniziato il 12 Maggio 2023 e sviluppatosi lungo tre incontri. In occasione dell’evento del 25 Settembre si è affrontato il tema “udienza dibattimentale e impugnazione dei provvedimenti del CDD”, relatori i chiarissimi Avvocati Stefania Ciocchetti (attualmente vice – Presidente del CDD Bari) e Nicola Scognamillo (Consigliere Distrettuale di Disciplina nelle Consiliature 2015 – 2018 e 2019 – 2022).
La vice – Presidente Ciocchetti ha affrontato l’argomento relativo alla udienza dibattimentale, partendo dalla conclusione della fase pre – dibattimentale, vale a dire dalla elevazione del capo di incolpazione e dalla citazione dell’incolpato, dinanzi alla sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina deputata ad affrontare la questione sottoposta alla sua attenzione. La citazione dell’incolpato deve contenere – oltre alla vocatio in ius – tutti gli elementi personali dell’incolpato (dati anagrafici, residenza, domicilio indicato per il procedimento disciplinare, ecc.) e relativi alle contestazioni mossegli (capo di incolpazione) sì che egli possa prendere posizione sui fatti addebitatigli, nonché la data della adunanza in cui l’incolpato dovrà comparire, l’indicazione che questi può farsi assistere da un Avvocato iscritto all’Albo e la lista dei testimoni che la sezione del CDD dovrà ascoltare (in questa lista è sempre indicato il nome dell’esponente che ha dato il via alla segnalazione al COA) ed i documenti posti, dall’Consigliere Istruttore, alla base della sua richiesta di dibattimento. Entro 7 giorni prima della adunanza, l’incolpato potrà depositare, nella cancelleria del Consiglio Distrettuale, la sua eventuale lista testi e tutti i documenti che ritiene che siano a lui favorevoli.
Una volta aperto il dibattimento, il procedimento si svolge secondo le ordinarie norme processuali: audizione dei testi ammessi e dell’incolpato (il quale, all’atto della presentazione della propria lista testimoniale e dei documenti a sua discolpa, potrà sempre chiedere di essere ascoltato dalla sezione dibattimentale). In fase dibattimentale si deve sempre redigere il verbale e l’udienza (a tutela dell’incolpato) è sempre pubblica. Circa la conduzione delle udienze, non vi sono norme particolari da rispettare, né vi sono termini perentori entro i quali il dibattimento deve concludersi.
La prova della eventuale responsabilità disciplinare dell’incolpato si forma nel dibattimento e, una volta ascoltati i testi indicati dalla accusa (l’istruttore) ed ammessi dal Consiglio, verranno ascoltati i testi eventualmente indicati dall’incolpato e l’incolpato stesso. Chiusa la fase dibattimentale, si passa alla discussione al termine della quale il Consiglio emette una decisione, differendo il deposito delle motivazioni nei trenta giorni successivi (e fino a 60 giorni dalla riserva). Tali termini non sono perentori e la eventuale insufficienza della motivazione ben potrà essere integrata dal Consiglio Nazionale Forense (Giudice di secondo grado). La decisione può concludersi con il proscioglimento dell’incolpato o con la comminazione di una sanzione disciplinare.
Il procedimento disciplinare può riaprirsi se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (in tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare) e se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina (in tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto). La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
La decisione viene comunicata all’incolpato, al suo difensore, al COA di appartenenza dell’incolpato, all’esponente e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
L’Avv. Nicola Scognamillo, agganciando il proprio intervento alle conclusioni dell’intervento della vice – Presidente Ciocchetti, ha affrontato il tema delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari, partendo dal ricorso al CNF, di cui all’art. 33, L. P., da depositarsi entro 30 giorni dalla data del deposito della decisione. Possono proporre il ricorso l’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), e, per ogni decisione, il consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
L’incolpato può farsi assistere da un difensore munito di procura speciale, il quale deve essere Patrocinante dinanzi alla Cote di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori: Può difendersi in proprio, se è iscritto all’Albo, mentre – nel caso di Praticanti – deve essere assistito da un Cassazionista.
Una volta depositato il ricorso, questo viene notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.
Convocate le parti, dal CNF, l’udienza si svolge con la necessaria partecipazione del Procuratore Generale (o di suo sostituto) presso la Corte di Cassazione e, al termine della discussione, il CNF emette una sentenza In nome del Popolo Italiano, in quanto Organo Giurisdizionale e la sentenza è immediatamente esecutiva.
Avverso la predetta sentenza, è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale – conformemente alle disposizioni di Legge e alle varie interpretazioni Giurisprudenziali – è Giudice di legittimità e non di merito. La Cassazione – su richiesta dell’interessato – può decidere sulla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di condanna del CNF.
Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento del CNF e, depositato il ricorso notificato, le Sezioni Unite fissano l’udienza di discussione.
Il procedimento si chiude con la emissione di una sentenza che cassa con rinvio il provvedimento impugnato (e, in questo caso, la Corte detta al CNF – che decide in diversa composizione – le regole di diritto cui questo deve attenersi) o senza rinvio (e in questo caso il provvedimento si caratterizza nella sua definitività).
A chiosa del ciclo di eventi in materia deontologica, iniziato il 12 Maggio 2023, si può ben dire che gli argomenti trattati hanno suscitato l’interesse dei Colleghi intervenuti i quali hanno posto ai relatori varie domande, a dimostrazione del fatto che la materia deontologica suscita, nella categoria, vivo interesse.
Per ciò che concerne la nostra Associazione, questi eventi hanno ancora una volta evidenziato (se mai ve ne fosse bisogno) il successo della nostra idea formativa, basata sul confronto costante tra relatori e colleghi intervenuti agli incontri e sul presupposto che la formazione si fa con Colleghi e per Colleghi, senza che nessuno si debba ergere a professore (non avendone titolo, molto spesso).
Proseguiremo nelle attività formative e, per questo, vale sempre il nostro motto
NOI CI SIAMO!
Nicola Zanni