Dialoghiamo con il CDD

Si è svolto presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari in data 11/12/2024 un evento formativo dal titolo: “Dialoghiamo con il CDD” organizzato dalla Associazione Futuro@Forense.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del COA a mezzo della Consigliera dell’Ordine, nonché Tesoriera della Associazione F@F avv. Eugenia Acquafredda e del Presidente della associazione Futuro@Forense avv. Vito D’Astici, nonché della Presidente del CDD avv. Mariantonietta Martinelli e del Vice Presidente della Commissione Deontologia del COA di Bari avv. Antonio La Battaglia, si è entrati nel vivo del botta e risposta con gli iscritti sul tema della deontologia con i nostri ospiti tra cui vi era anche il già Consigliere del CDD avv. Nicola Scognamillo, ai quali va il nostro più sentito e sincero ringraziamento per aver accettato non solo l’invito, ma per aver accettato anche di sottoporsi alle domande della moderatrice e dei colleghi e delle colleghe presenti.

L’incontro è stato moderato dalla sottoscritta, alla quale è spettato il compito di rompere il ghiaccio con le proprie domanda. La prima è stata sottoposta al collega Nicola Scognamillo, al quale è stato chiesto di spiegare come fosse strutturato il nostro Codice Deontologico. Esso, infatti, si articola di 7 titoli di cui il primo regola i principi generali e gli altri 6 i vari rapporti tra le parti, tra colleghi ecc. oltre che la previsione di una specifica sanzione per ogni tipo di violazione alla stregua del principio di legalità che governa il procedimento penale e riassumibile nel brocardo “sine pena, sine lege”.

Ed infatti, l’art. 20 del Codice Deontologico racchiude proprio questa tipizzazione e garanzia che prima della riforma del 2018 non era così espressa.

All’avv. Antonio La Battaglia, nella sua duplice veste di Consigliere del COA nel periodo in cui tra le funzioni dello stesso consiglio vi era anche la disciplina e di Consigliere del CDD agli esordi della riforma che, di fatto, ha tolto la disciplina che era in capo ai COA per rimetterla ad un organismo terzo come appunto il CDD, è stato chiesto proprio di fare un excursus in ordine al procedimento pre riforma, periodo in cui vi era la c.d. “disciplina domestica” e il procedimento post riforma che sostanzialmente è quello attuale.

L’avv. La Battaglia ha tenuto a precisare che, in passato, forse anche perché vi erano meno avvocate ed avvocati, i procedimenti disciplinari erano davvero molto pochi e si svolgevano all’interno degli studi dei “grandi e stimati” avvocati, dinanzi ai quali, con una procedura molto deformalizzata, si componevano le posizioni, specie quelle che riguardavano i rapporti tra colleghi.

Il collega La Battaglia si è anche soffermato sulla attuale formula di impegno che i giovani e nuovi colleghi recitano al momento del giuramento, la quale contiene dei chiari e precisi riferimenti proprio alla deontologia che, dunque, coinvolge tutti gli avvocati e le avvocate a prescindere dalla ipotesi in cui si possa essere esponenti o incolpandi.

Il nostro legislatore ha deciso di creare questo organismo, il CDD appunto, per motivi di garanzia e terzietà che, in un contesto domestico, forse e in alcuni casi, era venuto meno, forse ed anche perché condizionato dal “proprio bacino elettorale”.

Nel procedimento era ed è ancora prevista seppure non in modo vincolante la presenza del P.M., al quale dovrebbe spettare il compito di rappresentare le ragioni dell’esponente. Il procedimento, ad ogni buon conto, oggi dovrà concludersi necessariamente – pena la declaratoria di prescrizione – in sette anni e mezzo.

Nel sistema pre riforma, bastava la presenza di un procedimento penale per ottenere la sospensione automatica di quello disciplinare, cosa che oggi non è più così automatica, stante anche la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha delimitato l’ambito di applicazione della sospensione ai soli casi in cui via sia una coincidenza tra la fattispecie di reato e quella disciplinare.

La sospensione, nell’attuale procedimento, nei casi più ristretti in cui possa applicarsi, è a tempo determinato ovvero massimo due anni, proprio al fine di evitare che i procedimenti disciplinari, in buona sostanza, cadano in prescrizione.

La previsione, tuttavia, della sospensione automatica prima della riforma, ha determinato, di fatto, un cumulo di fascicoli che poi, in buona sostanza, sono transitati nei neo creati CDD, i quali si sono trovati ad iniziare il proprio percorso già con un buon numero di fascicoli ancora da trattare.

Secondo i dati in possesso della Presidente del CDD avv. Mariantonietta Martinelli, nel 2015, anno di entrata in vigore della riforma, al CDD di Bari sono pervenuti ben 1500 fascicoli da tutto il distretto, alcuni sospesi in virtù della previsione previgente ed altri proprio da trattare; una mole certamente non semplice da gestire tenuto conto che giorno per giorno ed anno per anno ne sarebbero arrivati degli altri.

Si è passati, dunque, a porre domande proprio all’attuale Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina avv. Mariantonietta Martinelli, la quale a dieci anni di fatto dalla riforma, ha fatto un esame dello stato dell’arte del nostro CDD e di come esso sia composto.

Ed invero, il nostro CDD è composto da 22 componenti di cui 8 del Foro di Bari, 7 del Foro di Foggia e altri 7 del Foro di Trani. Vige la regola – per le ragioni di terzietà di cui si è detto – che gli esposti riguardanti avvocati del Foro di Bari vengano trattati dai collegi (di cui fanno parte 5 persone di cui un istruttore) composto da avvocati degli altri due fori e viceversa.

Questo determina il paradosso che gli 8 consiglieri del Foro di Bari abbiano in media meno fascicoli a testa rispetto ai colleghi di Foggia e Trani, poiché numericamente gli esposti trasmessi dal COA di Bari sono molti di più di quelli rinvenienti dagli altri due fori del distretto.

Il procedimento è unanimemente dagli ospiti ritenuto faraginoso e, secondo gli stessi, richiederebbe degli interventi anche in ordine alla composizione dei collegi che potrebbe benissimo scendere da 5 a 3 o, addirittura, prevedere per i casi più semplici una decisione da parte del consigliere in composizione monocratica come avviene anche nel civile e nel penale.

Ad ogni buon conto, il procedimento prevede sin dalla fase in cui l’esponente formula un esposto a quello finale del dibattimento, la possibilità per l’incolpando – non sempre adeguatamente sfruttata dallo stesso – di fare delle proprie memorie (ben 4 per tutta la durata del procedimento), proprio per sottolineare l’aspetto garantista di tutto questo sistema.

Ciascun mandato da Consigliere del CDD dura ben 4 anni ed è rinnovabile una sola volta, stante la previsione del limite del doppio mandato e i Consiglieri vengono eletti dai COA di appartenenza con votazione tra coloro che presentano la propria candidatura.

Nel nostro CDD arrivano in media circa 400 esposti all’anno e ne sono stati nel 2023 conclusi ben 446 tra archiviati o decisi con sanzioni.

Un breve cenno sulla impugnazione del provvedimento sanzionatorio che si svolge dinanzi al CNF e, successivamente, dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per ragioni, ovviamente, di mera legittimità e non di merito.

L’incontro ha riconosciuto ai partecipanti ben 3 crediti deontologici.

Altri momenti di confronto ci aspettano anche nel nuovo anno e, quindi, non ci resta che augurare a tutte e tutti Buone Feste e ricordare il nostro motto:

NOI CI SIAMO!

Eugenia Acquafredda

 

 

 

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