Accesso agli Uffici Giudiziari e discriminazione, l’istanza dell’avv. Dario Ambrosio

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari
A mezzo PEC ordine@avvocatibari.legalmail.it
E per conoscenza a tutte le Associazioni Forensi
(per tramite dell’Ordine)

Oggetto: accesso agli uffici giudiziari
Il sottoscritto Avvocato Ambrosio Dario iscritto a codesto Ordine, intende evidenziare una questione importante che assumerà rilievo il prossimo 15 febbraio 2022, quando assumerà efficacia l’obbligo di essere muniti di certificato verde rinforzato da parte di coloro che hanno compiuto 50 anni di età.
L’art. 1 del D.L. 1/2022 dispone in tal senso che:
“A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9- sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.”
2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. “
Orbene,
a) l’art. 9 quinquies commi 1 e 2 del D.L. 52/2021 si riferisce ai dipendenti e collaboratori delle Amministrazioni Pubbliche
b) l’art. 9-sexies, commi 1 e 4 del D.L. 52/2021 si riferisce ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ai componenti delle commissioni tributarie, ai magistrati onorari e ai giudici popolari
c) l’art. 9-septies, commi 1 e 2 del D.L. 52/2021 si riferisce a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato.
L’esame sistematico di tutte le disposizioni dell’articolo fa emergere come il richiamo sia al solo lavoro dipendente, e ciò è dimostrato dal fatto che gli unici soggetti deputati al controllo sono i datori di lavoro, e che il momento in cui
effettuare tale controllo è “l’accesso” ai luoghi di lavoro.
Sappiamo che l’attività dell’avvocato non è soggetta ad alcun datore di lavoro, e non sussistono soggetti presenti nello studio dell’avvocato che possano effettuarne il controllo al momento dell’accesso.
Ne deriva che “il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1” attiene unicamente alle tre tipologie di soggetti indicati sub a), b) e c). E tra questi, non sono compresi gli avvocati.
Tra l’altro appare contraddittorio, asimmetrico e lesivo della figura dell’Avvocato consentire l’accesso agli uffici giudiziari alle parti ed ai testimoni e non agli avvocati.
Ciò premesso, e tenuto conto che sono cominciate a circolare interpretazioni volte a far rientrare gli avvocati tra i soggetti “che svolgono la propria attività lavorativa” nei predetti luoghi di lavoro (e dunque all’interno degli uffici giudiziari),

si chiede che

l’Ordine degli Avvocati di Bari e tutte le associazioni Forensi prendano posizione in ordine alla questione indicata, non solo a tutela dell’autonomia e della libertà di azione degli avvocati in generale ma anche al fine di denunciare
discriminazioni intollerabili da più punti di vista.
E’ infatti chiaro che l’impedimento ai colleghi ultracinquantenni non vaccinati di accedere presso gli uffici giudiziari (pur se muniti di certificazione verde base) costituirebbe una gravissima lesione all’esercizio dell’attività professionale, che sarebbe da un lato illegittima (in quanto, per come su esposto, in effetti non prevista) e dall’altro non giustificata tenuto conto che le esigenze di sicurezza del lavoro e di protezione della salute appaiono adeguatamente tutelate con l’utilizzo del certificato verde base.

°

Inoltre, lo scrivente, al netto di altre considerazioni, rileva la assoluta violazione di quelle norme ritenute di rango superiore che sommessamente mi preme sottoporre alla serena valutazione di tutti i Colleghi impegnati in attività forensi sia di tipo Istituzionale che associativa e precisamente:
a) art. 15 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea (2000/C 364/01) in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18.12.2000 “Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro…”
b) Art. 14 – Convenzione Europea Per La Salvaguardia Dei Diritti Dell’uomo E Delle Libertà Fondamentali, del 4 novembre 1950 nella versione con emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994,
entrato in vigore il 01 novembre 1998 “Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione…”.
c) Risoluzione n. 2383 del 23 giugno 2021, paragrafo 4, dell’Assemblea Parlamentare ove recita che «Tale trattamento privilegiato (ndr. certificazione verde) può costituire una discriminazione illegittima ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione se è privo di giustificazione oggettiva e ragionevole», la quale pur essendo un atto di indirizzo politico, costituisce un preciso impegno assunto dal Governo Italiano.
d) L’art. 32 della Costituzione che sancisce il principio per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà mentre l’art. 5 del C.C. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo.
e) L’art. 32 della Costituzione sancisce che solo per Legge può essere imposto un trattamento medico, non per decreto-legge o legge convertita da decreto-legge poiché lesiva dei poteri bicamerali del nostro ordinamento.
f) Infine, il Regolamento UE 2021/953 ha fissato i principi per cui:
– i cittadini NON possono essere discriminati in relazione al possesso di una categoria specifica di certificato (v. punto 201).
– E’ essenziale “l’accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l’infezione da SARSCoV-2“(v. punto 212);
– E’ obbligo dei Paesi membri «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è
attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.».

Considerato infine

– che i farmaci immunizzanti contro il contagio da SarsCov-2, come detto, non hanno completato la prevista fase di sperimentazione ma approvati temporaneamente con procedura accelerata definita CMA;

– che nessuna ASL risulta essere provvista di idoneo prodotto farmacologico previsto dalla legge (art. 4 D.L. 44/2021);
– che non sono noti del tutto gli effetti sulla salute a breve e medio termine e del tutto ignoti gli effetti a lungo termine, consegue la impossibilità della espressione di un consenso informato;
– che le stesse ASL dichiarano di non conoscere gli effetti collaterali a breve e lungo termine derivanti dalla vaccinazione di cui sopra;
– che l’imposizione dell’obbligo di sottostare al trattamento terapeutico, è posta sotto la minaccia della preclusione dell’esercizio della professione forense con pregiudizio del diritto di difesa e quindi della ablazione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 1, 3 e 4 dei Principi Fondamentali della Costituzione e della perdita del diritto alla retribuzione riconosciuto dall’art. 32, senza nemmeno assicurare che il vaccinato non sia fonte di contagio verso i terzi;
– che vi è una chiara violazione del Reg. UE 2016/679.
– che vi è una violazione dell’art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione).
– che si riscontra nei medici di base, funzionalmente preposti ad esentare i propri assistiti dalla vaccinazione o, perlomeno, a differirne la somministrazione, un inspiegabile e diffuso atteggiamento aprioristico, decisamente ostile al rilascio di dette certificazioni in spregio ai doveri professionali derivanti dal Codice Etico, dalla Dichiarazione di Helsinki nella versione ultima di ottobre 2013.
-che è necessario favorire e garantire ogni uomo dal pericolo di una graduale perdita delle libertà essenziali: ripristinando la libertà dalla violenza, la libertà dalla paura e dalla solitudine.

Conseguentemente

si invitano

le SS.VV. Ill.me ad adottare, anche a mezzo stampa, una chiara presa di posizione sul punto tesa:
da un lato a sensibilizzare tutti i Colleghi e l’opinione pubblica su quanto innanzi evidenziato onde evitare comportamenti discriminatori e favorire le migliori condizioni in conformità dei principi costituzionali scongiurando la progressiva compromissione delle libertà essenziali alla quale stiamo assistendo.
dall’altro ad adottare tutte le condizioni logistiche e patrimoniali a favore dei tanti colleghi che, inevitabilmente ed immotivatamente, anche per motivi di età, sono stati oggetto di discriminazione e segregazione con relativa impossibilità di recarsi nel Palazzo di Giustizia sia in udienza che per normali attività di cancelleria e quindi al
proprio diritto al lavoro, sancito costituzionalmente.
In via subordinata si chiede di valutare una richiesta da indirizzare al Governo in persona del Ministro competente, finalizzata ad ottenere una moratoria nell’applicazione del D.L. per gli avvocati anche in attesa di conoscere l’esito di
ricorsi alle Autorità Giudiziarie sovranazionali.

Con osservanza

Avv. Dario AMBROSIO

___________________

1 “Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla
base del possesso di una categoria specifica di certificato.”
2 “L’accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l’infezione da SARSCoV-2, che sono alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE, è
fondamentale nella lotta contro la pandemia di COVID-19 ed essenziale per ripristinare la libertà di circolazione
all’interno dell’Unione. Per facilitare gli spostamenti, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire possibilità di
test accessibili e ampiamente disponibili, tenendo conto del fatto che tutta la popolazione non avrebbe la possibilità
di essere vaccinata prima della data di applicazione del presente regolamento.”

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