In materia di ricorso avverso gli esiti di competizione elettorale (nella specie, elezioni al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), la “presentazione” del reclamo presso il COA deve ritenersi rituale e tempestiva, laddove effettuata nei modi e nei termini previsti dall’art. 59, R. D. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato), vale a dire entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di notifica di reclamo al COA, a mezzo di posta elettronica certificata, il termine di dieci giorni si intende decorrente dalla data di accettazione del reclamo stesso, da parte del sistema, dovendosi ritenere, la notificazione al C.O.A. del reclamo elettorale, equipollente al deposito fisico presso il medesimo C.O.A., stante l’equiparazione della pec alla raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 6, comma 1, d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20/1 – 11/3/22, n. 12
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