Dopo la prima giornata congressuale caratterizzata dagli auguri di buon lavoro delle autorità, dalla relazione della Presidente del CNF, avv. Maria Masi, e dalle tavole rotonde tenute nel pomeriggio di ieri, il Congresso è entrato nel vivo passando il microfono ai delegati.
Tutti gli intervenuti, più o meno, hanno passato in rassegna gli argomenti sollevati dalle mozioni ammesse ma una di queste in particolare è stata oggetto di viva discussione: la mozione 50, presentata dall’avv. Vinicio Nardo con la quale si richiede la riforma del CNF.
In tale mozione si legge: “a) quanto alla “sezione giurisdizionale” (la cui specifica costituzione è peraltro già prevista come necessaria dall’art. 61, comma 1, della legge 247/2012): • la composizione su base distrettuale in proporzione al numero dei relativi Consigli dell’Ordine e degli iscritti agli albi ed elenchi speciali; • l’elettorato passivo così come attualmente disciplinato dall’art. 38 della legge 247/2012 sulla base di presentazione di candidatura individuale a livello distrettuale; • l’elettorato attivo riservato ai soli Consiglieri degli Ordini, con voto capitario, costituiti in seggio elettorale distrettuale (superandosi l’attuale sistema di voto ponderato di cui all’art. 34, comma 4 della legge 247/2012); • possibilità di esprimere plurime preferenze (in numero dispari da determinarsi in rapporto a quello dei Consiglieri da eleggere), nel rispetto dell’equilibrio di genere per almeno 1/3; • la valorizzazione delle competenze necessarie per svolgere la funzione; MOZIONE N. 50 6 b) quanto alla “sezione normativa, amministrativa, di autogoverno e di rappresentanza istituzionale” • la determinazione del numero dei componenti che tenga conto dell’esigenza di assolvere a tutte le funzioni assegnate; • la ripartizione dei componenti per ciascun Distretto con criterio analogo a quello attualmente vigente per l’elezione del Comitato dei delegati di Cassa forense; • l’elettorato passivo sulla base di candidature individuali così come attualmente previsto per l’elezione dei Consigli dell’Ordine; • l’elettorato attivo riservato: – per una quota ai soli Consiglieri degli Ordini, con le stesse regole indicate sopra per l’elezione dei componenti la “sezione giurisdizionale” – per la restante quota agli iscritti agli albi ed elenchi speciali, così come previsto per l’elezione dei Consigli dell’Ordine, con operazioni elettorali da svolgersi, in contemporanea con l’elezione dei Consigli stessi, applicandosi il sistema elettorale previsto per l’elezione del Comitato dei delegati di Cassa Forense, con tutela dell’equilibrio di genere e previsione dell’espressione di preferenze individuali. ° ° ° Appare, infine necessario prevedere espressamente, fra i compiti della sezione non giurisdizionale del CNF, quello di svolgere la propria attività nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale Forense. (2) IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ Al fine di dare attuazione anche nell’ordinamento forense al principio di cui all’art. 51 della Costituzione, la 247/2012 ha previsto, all’art. 25, comma 4, la costituzione obbligatoria presso il Consiglio dell’Ordine dei Comitati Pari MOZIONE N. 50 7 Opportunità, demandando al COA la competenza esclusiva per la redazione del relativo regolamento istitutivo. L’esperienza dell’ultimo decennio ha consentito di sperimentare il modello organizzativo del nuovo organismo, verificando nel contempo gli aspetti che richiedono una migliore definizione per consentirne la realizzazione dei compiti che ne hanno ispirato la costituzione; in questa prospettiva appare necessario: • prevedere uno Statuto omogeneo sul territorio nazionale rimesso alla regolamentazione da parte del CNF in via di normazione secondaria; • consentire che i CPO abbiano natura totalmente elettiva, eliminando la designazione dei loro Presidenti o di quote di componenti da parte dei COA; • determinare in capo ai COA i criteri di determinazione del quantum da erogare ai CPO, sulla base della presentazione di preventivo di spese, con esclusione di ogni ipotesi di autonomia finanziaria dei CPO stessi la cui natura deve rimanere quella di organo consultivo del COA, con compiti di promozione della parità nell’accesso, formazione, di qualificazione professionale e di prevenzione dei comportamenti discriminatori. (3) IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E L’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE L’esperienza della nuova rappresentanza politica nata con il XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini, rende indispensabile e necessario proporzionare il ruolo ed il peso dei due organismi apicali di rappresentanza dell’Avvocatura, specificando l’ambito delle rispettive competenze, nella realizzazione degli indirizzi deliberati dal Congresso, evitando tuttavia di connettere funzionalmente ogni prerogativa dell’organismo politico alla MOZIONE N. 50 8 mera funzione di attuazione di deliberati. In particolare, nell’ambito dell’art. 39 della L.P., l’OCF dovrebbe essere definito come l’Organismo al quale il Congresso attribuisce la rappresentanza politica e il compito di attuare i suoi deliberati”.
Questa proposta di riforma ha suscitato una fervente discussione. Tra i delegati che, nei 5 minuti concessi, hanno espresso il proprio dissenso c’è l’avv. Vincenza Gaziano Presidente COA di Agrigento.
Scesa dal palco l’abbiamo fermata per capire meglio la posizione.
Avv. Gaziano, ci può spiegare in un minuto perché si è detta contraria alla mozione 50?
Ho invitato a votare in senso contrario alla mozione 50 che prevede uno spacchettamento delle funzioni attuali del CNF tra amministrativa e giurisdizionale con la moltiplicazione delle interessenze, anche di consiglieri, con un grande dispendio di energie e con la perdita di autorevolezza e di interlocuzione politica che attualmente ha. Nel passaggio ho evidenziato lo scollamento della base con le istituzioni forensi sottolineando proprio che il dibattito sulla governance è un dibattito che non appassiona più la base che oggi è afflitta da tanti altri problemi e che si aspetta dai COA, così come pure dalle istituzioni ed in particolare dal CNF, una risposta a queste esigenze, anziché arrovellarsi nel dibattito sulla rappresentanza politica. Anzi questo dibattito ci indebolisce, è uno sdoppiamento di funzioni, una moltiplicazione di presenze che ci indebolirebbe ancora di più.
Abbiamo bisogno di ricuperare l’autorevolezza che nella interlocuzione politica che ci viene garantita soltanto da un CNF unico e forte, che sia rappresentazione, e anche dall’elezione dei COA che già rappresenta istituzionalmente l’avvocatura in ambito circondariale e distrettuale. quindi
No alla divisione, sì ad una avvocatura con una rappresentanza unica forte ed autorevole.
Effettivamente, non c’è dubbio che la maggior parte degli avvocati non si senta rappresentata dalle istituzioni di categoria, la prova è in quella maggioranza di colleghi che disertano le urne forensi, ma non voglio peccare pensando male e cioè che l’aumento di “poltrone” proposto, sia un modo come un altro per poter candidare ad altro ruolo chi ha esaurito i mandati disponibili.
Paolo Scagliarini