“Le adozioni tra interesse dei minori ed evoluzione del sistema”

Nell’ottica dell’attività formativa di cui la nostra associazione “Futuro@forense” si occupa da tempo, il 26 aprile si è tenuto un nuovo convegno sul tema de “Le adozioni tra interesse dei minori ed evoluzione del sistema”. A portare i saluti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari è stata la Consigliera avv. Eugenia Acquafredda,  tesoriera dell’associazione Futuro@forense, la quale è entrata subito in argomento parlando dell’adozione da parte di persone dello stesso sesso. E’ seguito, poi, l’intervento del Vice Presidente del CPO, avv. Domenico D’Alessandro, che ha aperto il dibattito citando un famoso film di Pedro Almodovar dal titolo “Légami”, nel quale il regista mettere in scena l’incontro di due solitudini, quelle dei protagonisti, Marina, convinta di non poter amare essendo ormai identificata con la propria sessualità e l’altro (Ricky),  invece, con il pensiero di poter imporre un amore di cui ha un estremo bisogno. Sullo sfondo c’è il tema della famiglia e dei suoi lati chiari ed oscuri. La sottoscritta, moderatrice dell’incontro, nelle vesti di socia dell’associazione, nonché di coordinatrice dell’area legale dell’associazione “La Forza delle Donne”, ha portato i saluti di entrambe le associazioni e ha introdotto la prima relatrice, la Collega Paola Buccarella, G.O.P. Presso il Tribunale di Taranto.

La Collega Buccarella ha spiegato le varie forme di adozione entrando nel vivo del tema. L’adozione è un istituto antico che, nel tempo, ha subìto un’evoluzione, relativa a caratteri, figure ed effetti distinti. Nel suo significato generale, che è quello di creare un rapporto giuridico che si ispira e si adegua al vincolo naturale di paternità e di maternità, si può ben intuire che i requisiti richiesti per legge si avvicinano all’ordinaria struttura del rapporto naturale: adoptio enim naturam imitatur. Poiché esso influisce su molteplici interessi e rapporti familiari, l’istituto dell’adozione, nelle sue varie forme, è contenuto nei limiti legali della l. n. 184 del 1983, che regolano sia i requisiti della sua costituzione, sia la sua efficacia. L’attuale sistema prevede tre forme di intervento: l’ “adozione vera e propria”, o “adozione piena”, che riguarda i coniugi che siano riconosciuti idonei a educare, istruire e mantenere i minori; un’ “adozione in casi particolari” si può avere anche se non sussistono tutti i presupposti per l’ordinaria adozione dei minori; l’“adozione di persone maggiori di età” la quale segue le linee direttrici dell’adozione ordinaria della tradizione codicistica. Accanto a questa, viene regolata l’ “adozione internazionale”, per le due ipotesi dell’adozione in Italia dei minori stranieri e dell’adozione di minori italiani che espatriano essendo adottati all’estero.  Gli adottanti devono possedere tre requisiti che riguardano il loro matrimonio, l’idoneità come genitori e l’età. L’adozione è permessa solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto. In secondo luogo, i coniugi devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere un minore. Infine, per quanto riguarda l’età degli adottanti, si prevede, dall’un lato, che l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottato, dall’altro lato che il divario di età tra adottante e adottato non può superare i 45 anni, limite, quest’ultimo, derogabile solo in presenza di particolari circostanze, indicate nei commi quinto e sesto, dell’art. 6 della l. n. 184 del 1983. Tutti i minori in “stato di abbandono” possono essere adottati senza limiti di età; chi ha compiuto i dodici anni, o anche chi non li abbia compiuti, ma abbia capacità di discernimento, deve essere, di regola, personalmente sentito, e chi ha compiuto gli anni quattordici è chiamato a dare il proprio consenso, che può essere revocato fino alla pronuncia definitiva dell’adozione.

La Collega Buccarella ha spiegato come il procedimento di adozione si articoli in tre fasi: la “dichiarazione di adottabilità” presuppone lo stato di abbandono del minore perché privo sia dell’assistenza morale, sia dell’assistenza materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e che i minori, di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per iminorenni, a meno che la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di carattere transitorio. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Il tribunale per i minorenni deve accertare l’esistenza dei requisiti di età e idoneità genitoriale e a tale scopo dispone le opportune indagini, mediante l’ausilio dei servizi socio-assistenziali, o dei professionisti competenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dando precedenza alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiederà al tribunale di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso comunità di tipo familiare, istituti di assistenza, o una famiglia affidataria, che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Ricevuta la richiesta dal P.M., il Presidente del tribunale apre immediatamente un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono del minore. La procedura prevede ricerche approfondite sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza. Al momento in cui viene aperto il procedimento, devono essere convocati i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Sulla base di questi dati, il Tribunale per i minorenni sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella che corrisponde maggiormente alle esigenze del minore e dispone l’affidamento preadottivo che ha la durata di un anno. Durante questa fase il tribunale vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo tramite i servizi locali sociali. In caso di accertate difficoltà può essere disposto un intervento di sostegno psicologico e sociale per i genitori. Quando le difficoltà non sono superabili, viene disposta la revoca dell’affidamento, altrimenti, decorso un anno, il Tribunale dichiara l’adozione. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale; il tribunale per i minorenni nomina un tutore e prende gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. La relatrice ha poi citato alcune sentenze in tema di adozione di minore affetto da patologie gravissime (Cass. n. 17100/2019) ed un’altra pronuncia riguardante minori stranieri adottati da un soggetto single in Sud Africa (Trib.Min. Roma n. 2233/2019).

Successivamente è intervenuto il Prof. Avv. Nicola Cipriani, Ordinario di Diritto Privato presso la LUM e Presidente della Camera Civile di Bari, il quale si è soffermato, nello specifico, sull’adozione in casi particolare, nata in contrapposizione a quella piena, con cui si è tentato di evitare la netta cesura del rapporto di filiazione con la famiglia di origine. Tale adozione differisce sul piano della fattispecie che riguarda lo stato soggettivo delle parti ed è ammessa anche in mancanza dello stato di abbandono del minore. Il procedimento è più snello, è ammessa anche l’adozione da parte di genitore single e può essere revocata. La disciplina dell’adozione mite è l’extrema ratio, la disciplina nasce ibrida, mutuando dall’istituto dell’ adozione di soggetti maggiorenni. L’adozione di minori in casi particolari è disciplinata dagli artt. 44 e ss. della l. n. 184 del 1983. È ammessa quando il minore è orfano di entrambi i genitori e l’adottante è una persona a lui unita da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto di fatto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; l’adottante sia il coniuge del genitore, anche adottivo, del minore; il minore sia persona in condizioni di disabilità e sia orfano di entrambi i genitori; sia stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Si può dire, in generale, che questa forma di adozione, pur fondandosi anch’essa sul provvedimento del giudice (il Presidente del tribunale dei minorenni), richiede la sussistenza delle condizioni e dei requisiti legali e che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore, ex art. 55, l. n. 184 del 1983; pertanto, presenta una spiccata impronta privatistica, testimoniata dall’importanza che in essa assumono gli atti di consenso degli interessati, quali adottante, adottando, se ultraquattoridicienne, genitori e coniuge dell’adottando, che devono essere raccolti nel corso del procedimento. A differenza di quanto è previsto per l’adozione piena, l’adottato, secondo la disciplina prevista per l’adozione di minori in casi particolari non assume, però, una posizione del tutto identica ai figli nati nel matrimonio dell’adottante.

La disciplina di questa particolare forma di adozione è, infatti, parzialmente modellata su quella dell’adozione di persone di maggiore età, della quale si richiamano numerose disposizioni. L’adottato, inoltre, cumula i diritti successori nei riguardi dei genitori di origine e dei genitori adottivi, ma rimane invece estraneo alla successione dei parenti dell’adottante, ex art. 567, secondo comma, c.c., mentre questi ultimi non hanno alcun diritto di successione sull’adottato, ex art. 33, parimenti richiamato dall’art. 55 della l. n. 184 del 1983. Rispetto all’adozione piena, l’adozione in casi particolari si presenta come una sorta di adozione “incompleta”. In concreto, tale soluzione può tuttavia essere particolarmente adatta a perseguire il miglior interesse del minore, ad esempio come valida alternativa all’affidamento ad un istituto, quando l’adozione piena o l’affidamento preadottivo non sono praticabili – basti pensare al caso del minore orfano già accudito da un parente, o del minore per il quale l’adozione non è di fatto realizzabile, in ragione dell’età o della disabilità – o quando si pone l’esigenza di consolidare un rapporto affettivo già in atto – come, ad esempio, col coniuge del proprio genitori. Il Prof. Cipriani ha, poi, concluso l’intervento citando i casi di minori nati in Italia su fecondazione assistita effettuata all’estero sui quali vi sono pronunce contrastanti (Cass. nr. 7768/2020 e Corte Cost. n. 32/20219).

I prossimi eventi formativi dell’associazione Futuro@forense verteranno in tema di procedimento disciplinare e si svolgeranno nelle giornate del 12 maggio, 7 giugno e 25 settembre 2023 ai quali vi aspettiamo numerosi.

Maria Antonietta Labianca

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