Tra le tante materie su cui è intervenuta la c. d. Riforma Cartabia, non si può non ricordare la rivoluzione copernicana nel diritto di famiglia verso cui aspramente si sono mosse le critiche degli addetti ai lavori. Ma, al di là della riforma processuale e sostanziale della materia, si deve
rilevare un intervento il quale (all’apparenza) è innovativo, salvo tuttavia accorgersi che questo era già presente, in passato, nell’ordinamento Giuridico: l’ascolto del minore e la tutela di questo nella sua idoneità psico – fisica per questa attività.
Paradossalmente questo elemento (l’ascolto del minore, appunto) non riguarda solo l’aspetto giuridico, ma anche (e soprattutto) si viene a incontrare (talvolta a scontrare) con un altro elemento il quale non può di certo considerarsi di secondo piano: la idoneità dei luoghi in cui viene esercitata la Giustizia a rendere meno traumatico al minore, il suo ascolto.
La Riforma Cartabia ha previsto – per ciò che concerne i luoghi in cui il minore deve essere ascoltato – ben due articoli, vale a dire il 473 bis 4, C. P. C. (ascolto del minore), ed il 473 bis 5 C. P. C. (modalità di ascolto del minore). In particolare, l’art. 473bis 5, c. 3, C. P. C., statuisce che “il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza”. La attenzione deve essere incentrata soprattutto sull’inciso “procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza” perché ci si possa chiedere: in tutti i tribunali sono garantite la serenità e la riservatezza dei minori, allorquando questi devono essere ascoltati dal giudice?
Non è un mistero che non tutti i tribunali di Italia siano pronti ad accogliere i minori, garantendo loro le giuste riservatezza e serenità (giusto per mutuare i termini utilizzati dal Legislatore) e che, di conseguenza, si debbano adeguatamente predisporre gli spazi di ascolto del
minore. E non è un mistero che anche a Bari il problema si ponga in tutta la sua asprezza.
La Commissione Edilizia Giudiziaria – istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, giusta delibera del 14 Marzo 2023 – in occasione della riunione del 5 Ottobre 2023, ha evidenziato come il problema attualmente sussista anche a Bari. Per tale ragione la suddetta
Commissione ha chiesto che il COA – con la massima sollecitudine – voglia intraprendere con la Conferenza Permanente una interlocuzione che porti al ripristino urgente del posto d’ascolto dei minori originariamente posto al piano terra del Palazzo di Giustizia di Piazza de Nicola o alla individuazione (sempre all’interno del citato Palazzo di Giustizia) di luoghi idonei all’ascolto dei minori, adeguati alla loro età. Ne va della tranquillità dei minori (chiamati ad uno stress che eviterebbero volentieri) e degli addetti ai lavori.
E siamo sicuri che il COA prenderà a cuore anche questa situazione.
Nicola Zanni*
*Coordinatore Commissione Edilizia Giudiziaria