Siamo davvero al “giro di boa” in materia di adozioni per single?

È questa la domanda che colloco su uno dei due piatti della bilancia all’indomani della ordinanza pronunciata dalla Consulta il 26 giugno 2019 n. 17100 in materia di adozioni, mentre a fare da contraltare, sull’altro piatto della bilancia, pende inesorabile la “non più nuova” legge n. 184/1983 bisognosa di essere modificata al fine di garantire una reale apertura in materia di adozione per single e coppie di fatto, sia alla luce del mutato assetto sociale, sia alla luce del contesto europeo  in cui viviamo. Eppure l’adozione per un single è un diritto che l’Europa ha già stabilito nella Convenzione europea sull’adozione dei minori, che risale addirittura nel 1967, e che prevede che l’adozione sia estesa anche alle persone singole. Infatti in paesi come la Spagna, la Francia, l’Inghilterra e il Portogallo, è possibile adottare un bambino anche se non si è sposati. In Francia è possibile adottare per le persone non coniugate con più di 28 anni; in Germania bisogna avere almeno 25 anni; in Inghilterra addirittura l’età minima per poter chiedere di adottare un bambino anche se si è single è di 21 anni. In Spagna possono adottare un bambino persone singole, anche se sono sposate, purché abbiano l’assenso del coniuge ed è autorizzata anche l’adozione da parte delle coppie di fatto e coppie omosessuali.

Peccato che l’Italia non abbia, è proprio il caso di dire, “adottato” la cd. europeizzazione della disciplina oggetto della presente disamina, peccato bis… che nelle more occorre sperare in qualche pronuncia coraggiosa degli Ermellini che serva, appunto, a sfrondare il perimetro della legge vigente e a dare la reale possibilità ai single di adottare.

Ma andiamo per ordine.

La  L. 183/1984 oltre all’adozione “piena”, prevede all’art.44  l’adozione “speciale” prevista per i single solo in casi particolari, ovvero a) quando è richiesta da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, se il minore sia orfano di padre e di madre; b) quando si è in presenza di minori orfani di entrambi i genitori; c) quando ci sia una contrastata possibilità di affidamento preadottivo.

Ed è proprio sulla scorta della particolarità consistente nella “preesistenza del rapporto stabile e duraturo”, che il Tribunale dei Minori di Napoli in una recente pronuncia del febbraio 2018 riconosceva l’idoneità di una donna single ad adottare una bambina bielorussa. Nel caso di specie, i giudici del merito avevano valutato il profondo legame di affetto e comunione che la donna aveva instaurato con la minore per un lungo periodo, sicchè nell’interesse prevalente e superiore della minore hanno ritenuto integrarsi una di quelle fattispecie particolari contemplate dall’art. 44 della L.183. E tanto faceva il Tribunale dei Minori di Napoli sulla scia della pronuncia “innovativa” della Consulta  n.374/2015 allorquando  superando il concetto di famiglia tradizionale, il nucleo familiare veniva concepito composto da una donna sola e da un bimbo al pari (se non – talvolta – in misura maggiore) di quello composto da due figure genitoriali di riferimento, tanto da essere ritenuto idoneo a garantire la crescita equilibrata del bambino adottato, bisognoso di cure e attenzione.

Un ulteriore salto in avanti è stato fatto recentissimamente quando la Cassazione ha inteso sdoganare la possibilità per le coppie di fatto come per i single di adottare un bambino, sicchè possono accedere alla cosiddetta “adozione speciale„  persone in età matura, anche se i bambini sono disabili. Con l’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di due genitori che abbandonarono il figlio pochi mesi dopo la nascita a causa di un grave handicap fisico dal quale era affetto: tetraparesi spastica. Il piccolo veniva immediatamente affidato alle cure di una donna single di 62 anni, infermiera professionale pediatrica, rivelatasi ampiamente in grado di provvedere a tutte le necessità del bambino, con la collaborazione della figlia. I genitori, convinti che il figlio fosse “una sorta di proprietà della quale rientrare in possesso, decidevano di impugnare l’adozione: tra le varie ragioni, anche la grande differenza di età tra il piccolo e la signora e il fatto che la donna fosse single.

La Corte d’appello napoletana confermava però quell’adozione. I genitori naturali decidevano così di proseguire la battaglia giudiziaria, ma ora anche la Cassazione ha respinto le loro ragioni poiché, ancora una volta nell’interesse superiore del minore, veniva integrandosi una delle fattispecie di ‘adozione in casi particolari’ che è tesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa del minore. Pertanto, affermano i Giudici,  tale forma di adozione può essere disposta anche a favore di persone singole e coppie di fatto allorché si accerti che vi siano i presupposti di legge e, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura. Nè la questione della notevole differenza di età tra adottante e adottato è stata ritenuta rilevante in questi tipi di adozione perché la legge prescrive solo che l’età dell’adottante debba superare di almeno 18 anni quella dell’adottando, senza indicare un limite massimo di età dell’adottante.

Ecco che si va ampliando la platea dei casi di ammissibilità delle adozioni per i single.

Ciononostante, posso certamente concludere che con ogni probabilità non siamo pronti ancora per il “giro di boa” in materia di adozioni per single, ma certamente stiamo facendo passi in avanti per un riconoscimento più ampio ai single e alle coppie di fatto di adottare. E tanto perchè se da un lato viviamo in una società che spesso ci costringe a convivere con l’idea dell’autonomia, dell’individualismo, della solitudine, dall’altro essa stessa non è ancora in grado di accettare a pieno regime “un’idea diversa, innovativa e alternativa di famiglia” creata comunque su una volontà di base che è quella di trasferire amore verso un bambino bisognoso di affetto, cure e  attenzioni.

Maria Bruscella

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