Proposta di Legge n. 1237 On. Vincenza Bruno Bossio

Proposta di Legge n. 1237, proponente On. Vincenza Bruno Bossio

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;

b) all’articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;

c) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) – 1. L’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contributi dovuti secondo princìpi di proporzionalità e di progressività rispetto al reddito prodotto, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
3. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»;

d) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono altresì essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori gli avvocati iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione all’albo speciale, devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all’albo e dimostrato di aver esercitato la professione forense innanzi alle corti d’appello e ai tribunali»;

e) all’articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;

f) all’articolo 41, comma 12, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e le parole: «in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;

g) all’articolo 46:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esame si svolge con l’ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;

2) il comma 10 è abrogato.

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