Diritto di abitazione e successione in caso di morte del proprietario

Il diritto di abitazione può essere riconosciuto anche in assenza della residenza anagrafica? Il convivente superstite puo essere inserito nella dichiarazione di successione quale titolare del diritto di abitazione?

A tali quesiti risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 463 del 4 novembre scorso.

Nello specifico il fratello del defunto, erede unitamente alla sorella ha chiesto di conoscere se è possibile il riconoscimento del diritto di abitazione ai sensi dell’art.1 comma 42 legge 76/2016 a favore della convivente del defunto, pur avendo quest’ultima residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui conviveva.

Inoltre chiedeva se fosse possibile inserire nella dichiarazione di successione la convivente quale titolare del diritto di abitazione, pur non avendo residenza anagrafica nell’immobile del soggetto deceduto con cui conviveva more uxorio.

Secondo l’istante la residenza angrafica non sarebbe un elemento costitutivo del diritto di abitazione ma solo probatorio, come peraltro affermato dal Tribunale di Milano sez. IX con la pronuncia del 31 maggio 2016 con la quale è stato affermato che ”avendo la convivenza una natura “fattuale” e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della L. n. 76 del 2016, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Inoltre vi sarebbero le fatture relative alle utenze dell’immobile, intestate alla convivente, che proverebbero la sua abitazione nell’appartamento, ed anche in mancanza di questo la prova poteva essere fornita a mezzo di una dichiarazione degli eredi (scrittura privata autenticata) con la quale si riconosceva la convivenza ultraquinquennale tra il convivente superstite e il de cuius.

In questo modo peraltro gli eredi otterrebbero un risparmio sulle imposte di successione da versare, in quanto ne sarebbe onerato anche il convivente superstite in virtù del suo diritto di abitazione sul bene immobile, e si dovrebbe effettuare una sola trascrizione nei registri immobiliari (per la denuncia di successione e la costituzione del diritto di abitazione).

L’Agenzia fa presente come la legge 76/2016 fa riferimento ai fini dell’ accertamento della stabile convivenza alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

Ma lo status di famiglia anagrafica può essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000″, come l’agenzia stessa ha affermato in altri casi (circolare n. 7/2018, Risoluzione 28.07.2016 n.64); anche in questo caso si potrebbe dare luogo al riconoscimento della convivenza pur in assenza della residenza anagrafica in tale immobile.

In questi casi, secondo l’art. 1 comma 42 della citata legge 76 del 2016
secondo cui “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”.

La finalità di questa norma, continua la risposta dell’agenzia, è quella di tutelare il diritto di abitazione del convivente dalle richieste restituitorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.

La particolare situazione del titolare del diritto di abitazione, che non muta a seguito della morte del proprietario dell’immobile in erede o legatario in quanto diritto reale di godimento, non fa assumere al convivente la qualifica di legatario dell’immobile in quanto non istituito tale da un testamento, ai sensi dell’art. 588 del codice civile.

Non divenendo legatario o tantomeno erede, il convivente titolare del diritto di abitazione non dovrà essere indicato nella dichiarazione di successione.

Francesco Saverio Del Buono

 

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